In base a quanto previsto dal D.L. n. 39/2025, il termine entro il quale è necessario assicurarsi si differenzia in base alle dimensioni dell’impresa.
In dettaglio, il decreto prevede tale obbligo:
– entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese; in questo caso, per i primi novanta giorni, non sono previste sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza;
– entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
– entro il 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 39/2025 sulle polizze catastrofali è stato approvato un emendamento dalla commissione Ambiente della Camera nella seduta del 6 maggio 2025 secondo cui per i beni di terzi concessi in locazione, come i fabbricati ma anche gli impianti e le attrezzature, se non vengono assicurati dal proprietario, l’incombenza spetta obbligatoriamente all’affittuario/utilizzatore.
Tuttavia, in caso in caso di danni l’indennizzo sarà liquidato al proprietario che dovrà utilizzarlo per ripristinare i beni danneggiati o distrutti affinché l’imprenditore/utilizzatore possa usarli per lo svolgimento della sua attività (qualora tale vincolo non sia rispettato, il locatario dei beni avrà comunque diritto a una somma per il lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa).
L’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario dei beni, laddove l’imprenditore che utilizza tali beni non di sua proprietà (impiegati nell’attività della sua impresa) provveda ad assicurarli ai fini della copertura da danni calamitosi e comunichi al proprietario la stipulazione della polizza.
Il proprietario dovrà utilizzare l’indennizzo esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità.
Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
La copertura assicurativa riguarda i danni diretti subìti a seguito di eventi calamitosi individuati dalla norma ai beni di cui all’art. 2424 c.c., primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia le immobilizzazioni materiali:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
La legge n. 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono:
– i sismi
– le alluvioni
– le frane
– le inondazioni
– le esondazioni.