La riforma degli ordinamenti professionali compie un primo passo verso una disciplina economica più trasparente del tirocinio professionale. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge delega S.1663, dedicato alla riforma delle professioni ordinistiche, che interviene sul rapporto tra praticante e professionista ospitante.

La novità va letta con attenzione: non siamo ancora davanti a una disciplina immediatamente applicabile, né a un obbligo generalizzato di retribuzione già operativo. Si tratta, per ora, di un criterio di delega che dovrà essere confermato nel percorso parlamentare e poi tradotto in regole concrete dai decreti legislativi attuativi. Tuttavia, il segnale è rilevante, perché il tirocinio professionale viene collocato sempre più chiaramente in una zona intermedia: resta un percorso formativo, ma non può più essere trattato come esperienza priva di qualsiasi ricaduta economica quando il praticante sostiene spese o contribuisce concretamente all’attività dello studio.

Rimborso spese: il punto fermo della modifica
Il primo elemento riguarda il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante. La previsione ha una portata pratica importante, perché separa le spese anticipate dal praticante dall’eventuale riconoscimento economico dell’attività svolta.

In termini semplici, se il tirocinante sostiene costi nell’interesse dello studio, tali costi devono essere rimborsati. Non si tratta di un compenso, ma della restituzione di somme anticipate per conto altrui. È una distinzione essenziale, perché evita di confondere il rimborso di una spesa documentata o comunque riconducibile all’attività dello studio con la remunerazione della prestazione professionale resa durante il percorso di pratica.

Il principio non nasce nel vuoto. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che ha riformato gli ordinamenti professionali, già prevede che il tirocinio non determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, fermo il diritto del tirocinante a ottenere, dopo i primi sei mesi, un rimborso spese forfettariamente concordato con il professionista affidatario.

La modifica oggi in discussione sembra muoversi oltre quel modello, perché non si limita al rimborso forfettario dopo un determinato periodo, ma introduce un criterio più organico nella futura riorganizzazione del tirocinio.

Indennità o compenso: possibile, ma con contratto
Il secondo profilo è più delicato: l’emendamento apre alla possibilità di riconoscere al praticante un’indennità o un compenso per l’attività svolta durante la pratica. La formulazione, per come emerge dal testo approvato in Commissione, non introduce un importo minimo nazionale e non trasforma automaticamente il praticantato in un rapporto di lavoro.

Il riconoscimento economico dovrebbe essere regolato da un apposito contratto e commisurato all’effettivo apporto professionale del praticante nell’esercizio delle prestazioni. Questo passaggio è centrale, perché sposta l’attenzione dalla semplice presenza in studio al contributo realmente fornito.

Il praticante, quindi, non verrebbe compensato solo perché frequenta lo studio, ma in relazione all’attività effettivamente svolta e al valore professionale del suo apporto. È un’impostazione coerente con la natura del tirocinio ordinistico, che rimane un percorso di formazione e accesso alla professione, ma riconosce che, nella pratica quotidiana, il tirocinante può partecipare ad attività utili per lo studio e per i clienti.

Attenzione: la riforma non è ancora operativa
Il punto da non equivocare è questo: il compenso ai praticanti non è ancora una regola immediatamente applicabile. Il DDL S.1663 è una legge delega. Questo significa che il Parlamento, se approverà definitivamente il testo, delegherà il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riformare gli ordinamenti professionali.

Solo i decreti attuativi potranno chiarire gli aspetti decisivi: forma del contratto, criteri di calcolo dell’indennità o del compenso, eventuali limiti minimi o massimi, trattamento fiscale e previdenziale delle somme, coordinamento con le discipline dei singoli Ordini, effetti sulla copertura assicurativa e rapporti con eventuali regolamenti professionali già esistenti.

Fino a quel momento, occorre evitare letture eccessivamente semplificate. Non si può ancora affermare che tutti i praticanti abbiano diritto a una retribuzione obbligatoria. Si può però dire che il legislatore sta introducendo un principio di maggiore equilibrio: il tirocinio resta formativo, ma il contributo professionale del praticante può avere un riconoscimento economico regolato.

Tirocinio professionale e stage aziendale non sono la stessa cosa
Un altro chiarimento è necessario. Il tirocinio professionale ordinistico non coincide con lo stage curriculare o extracurriculare svolto in azienda. Gli stage curriculari sono normalmente inseriti in un percorso di studi; quelli extracurriculari sono strumenti di orientamento e inserimento lavorativo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il praticantato professionale ha una funzione diversa: serve per accedere a una professione regolamentata e si svolge presso un professionista, uno studio o altro soggetto abilitato secondo le regole dell’ordinamento professionale di riferimento. È quindi un percorso collegato all’abilitazione, alla formazione deontologica e tecnica, alla preparazione all’esame di Stato o comunque all’accesso alla professione.

Confondere i due piani rischia di creare incertezza. La riforma in discussione non disciplina in via generale tutti gli stage del mercato del lavoro, ma interviene sul tirocinio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche interessate dalla legge delega.

Le professioni coinvolte
Il DDL S.1663 riguarda la riforma di diversi ordinamenti professionali non sanitari. Tra le professioni richiamate rientrano, tra le altre, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali, agronomi e forestali, agrotecnici, assistenti sociali, attuari, consulenti in proprietà industriale, giornalisti, periti agrari, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.

Per queste categorie, il tirocinio rappresenta spesso il primo vero contatto con l’esercizio della professione. È una fase nella quale il giovane professionista acquisisce metodo, linguaggio tecnico, responsabilità deontologica e capacità operativa. Proprio per questo, la questione economica non è secondaria: un praticantato privo di qualsiasi riconoscimento può diventare una barriera di accesso, soprattutto per chi non dispone di adeguato sostegno familiare o vive in città con costi elevati.

Cosa cambia per gli studi professionali
Per gli studi professionali, la possibile introduzione di un contratto dedicato al riconoscimento economico del praticante richiederà maggiore ordine documentale. Sarà importante distinguere tre piani: la formazione, il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e l’eventuale indennità o compenso collegato all’apporto professionale.

Questa distinzione dovrà emergere chiaramente dagli accordi interni, dalla documentazione del tirocinio e dalla gestione amministrativa delle somme riconosciute. Il rischio, altrimenti, è creare rapporti ambigui, nei quali il praticantato viene formalmente presentato come percorso formativo, ma nella sostanza utilizzato come prestazione lavorativa non correttamente regolata.

Il punto di equilibrio sarà delicato. Da un lato, non bisogna snaturare il tirocinio trasformandolo automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato. Dall’altro, non si può ignorare che molti praticanti partecipano stabilmente all’attività professionale dello studio e contribuiscono, in misura crescente, alla gestione delle pratiche.

Un segnale politico e professionale
La modifica approvata in Commissione ha quindi soprattutto un valore di indirizzo. Il legislatore sembra riconoscere che l’accesso alle professioni ordinistiche non può fondarsi solo su obblighi formativi a carico dei giovani, ma deve prevedere anche forme minime di tutela economica quando il praticante sostiene costi o apporta un contributo professionale effettivo.

La misura, se confermata, potrà aiutare a rendere più attrattive le professioni ordinistiche e a ridurre una delle criticità più evidenti del praticantato: la difficoltà di sostenere lunghi periodi di formazione non remunerata.

Resta però un passaggio essenziale: la qualità dei decreti attuativi. Saranno questi a stabilire se la riforma produrrà un vero cambio di passo o se resterà una previsione generale di difficile applicazione. Per renderla efficace serviranno criteri chiari, compatibili con le peculiarità delle singole professioni e capaci di evitare sia abusi sia appesantimenti eccessivi per gli studi.

In conclusione, il primo sì ai compensi per i praticanti non introduce ancora un diritto immediato alla retribuzione, ma segna un cambio di prospettiva. Il tirocinio professionale resta formazione, ma non può essere considerato economicamente irrilevante quando comporta spese o quando il praticante contribuisce concretamente all’attività dello studio.