Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, ha modificato la norma, contenuta nella Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che indica i pre-requisiti per la fruizione dei benefici di natura normativa e contributiva, introducendo, altresì, una disposizione che specifica le modalità di ripresa dei benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate.

Queste le novità (in grassetto) apportate:

 

Comma 1175

…, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comma 1175 – bis

Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.