L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 59/E del 5 marzo 2024, interviene in materia di detassazione dei premi di produttività e valori incrementali degli indicatori.

La fattispecie esaminata ha ad oggetto la previsione di un premio di produttività la cui erogazione è connessa al raggiungimento di obbiettivi (sia complessivi aziendali, sia funzionali/individuali) che non sono configurabili come incrementali rispetto alle annualità pregresse, e sottende parallelamente la possibilità di detassare al requisito di completa fruizione delle ferie maturate in corso d’anno (c.d. “Parametro ferie”).

Nell’effettuare la ricognizione, l’Agenzia precisa intanto come ai fini della detassabilità dei premi debbano ricorrere tassativamente e congiuntamente una serie di aspetti, tra i quali il conseguimento di un risultato incrementale rispetto al periodo immediatamente precedente a quello oggetto di indagine, non essendo sufficiente ma al contempo necessario raggiungere gli obbiettivi previsti nella contrattazione di secondo livello.

In buona sostanza, l’obbiettivo previsto dalla contrattazione di secondo livello, oltre ad essere raggiunto, deve anche costituire un incremento rispetto agli indicatori considerati.

Rispetto alla particolare fattispecie esaminata, l’Agenzia Entrate precisa che i due aspetti (raggiungimento dell’obbiettivo e incremento degli indicatori) non possono essere slegati ma debbono essere compresenti ai fini dell’applicazione della detassazione.

Situazione che nel caso di specie non si realizza, e per questo l’Agenzia Entrate fornisce parere negativo rispetto alla possibilità di applicare la detassazione, dovendosi quindi procedere ad operare la tassazione ordinaria.