Con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha fornito un chiarimento importante sul nuovo regime fiscale dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la Legge di Bilancio 2026.
Il tema riguarda il regime di tassazione sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La novità principale è questa: per gli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali scende all’1% e il limite massimo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro.
Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che la Legge di Bilancio 2026 modifica espressamente il comma 182 della Legge n. 208/2015, ma non richiama in modo diretto il comma 184, cioè la disposizione che consente al lavoratore di scegliere, in alternativa al premio in denaro, la conversione del premio in beni, servizi o altre utilità di welfare aziendale.
L’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio con una lettura logico-sistematica: il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche quando il lavoratore sceglie di ricevere il premio sotto forma di benefit aziendali ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cioè del TUIR.
Il quadro normativo
La disciplina originaria è contenuta nei commi da 182 a 190 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale disciplina ha introdotto, dal 2016, un regime fiscale agevolato per i premi di produttività del settore privato e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.
In origine, il regime prevedeva un’imposta sostitutiva del 10% entro il limite di 2.000 euro lordi, successivamente innalzato a 3.000 euro. Negli anni, il legislatore è intervenuto più volte sia sull’aliquota sia sul limite agevolabile.
Per il 2023, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 aveva ridotto l’aliquota al 5%. La stessa aliquota era stata confermata per il 2024 dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e per il 2025 dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Con l’art. 1, comma 9, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore è intervenuto nuovamente, prevedendo che, per i premi e le somme erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva sia applicabile con aliquota ridotta all’1% entro il limite complessivo di 5.000 euro.
Cosa chiarisce la Risoluzione n. 22/E
La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2026 chiarisce che il nuovo tetto di 5.000 euro non riguarda soltanto i premi pagati in denaro.
Secondo l’Agenzia, il limite maggiorato deve applicarsi anche quando il lavoratore, sulla base del comma 184 della Legge n. 208/2015, sceglie di sostituire il premio monetario con beni, servizi o utilità rientranti nell’art. 51 del TUIR.
In sostanza, per il biennio 2026-2027, il premio di risultato può essere gestito in tre modalità:
| Modalità di erogazione | Trattamento fiscale |
| Premio in denaro | Imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro |
| Partecipazione agli utili | Imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro |
| Conversione del premio in welfare aziendale | Applicazione del nuovo limite di 5.000 euro, nel rispetto anche dei limiti previsti dall’art. 51 TUIR |
Attenzione ai limiti del welfare
Il chiarimento non significa che qualsiasi benefit fino a 5.000 euro sia automaticamente esente.
L’Agenzia richiama infatti il principio già espresso nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016: quando il premio viene convertito in benefit, occorre rispettare due limiti distinti.
Il primo è il limite massimo delle somme agevolabili, che per il 2026 e 2027 è pari a 5.000 euro.
Il secondo è il limite proprio della singola utilità prevista dall’art. 51 del TUIR. Pertanto, il benefit mantiene il trattamento fiscale agevolato solo se rientra nelle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina specifica applicabile a quella tipologia di bene, servizio o rimborso.
Esempio pratico
Se un lavoratore matura nel 2026 un premio di risultato pari a 4.500 euro, collegato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione previsti da un accordo aziendale o territoriale, il datore di lavoro potrà applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, se ricorrono tutti i requisiti richiesti.
Se lo stesso lavoratore sceglie di convertire il premio in welfare aziendale, il nuovo limite di 5.000 euro resta applicabile anche alla conversione. Tuttavia, il trattamento fiscale concreto dipenderà dalla tipologia di benefit scelto e dai limiti previsti dall’art. 51 del TUIR.
La differenza è rilevante: il nuovo tetto non si ferma alla sola erogazione monetaria, ma accompagna anche la scelta del lavoratore di trasformare il premio in prestazioni di welfare.
Requisiti da non dimenticare
Il regime agevolato continua a richiedere il rispetto delle condizioni generali previste dalla normativa sui premi di risultato.
Il premio deve essere di ammontare variabile e deve essere collegato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Tali incrementi devono essere misurabili e verificabili secondo criteri oggettivi.
Inoltre, il premio deve derivare da contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Resta centrale anche il deposito telematico dell’accordo, secondo la disciplina prevista dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, che regola i criteri di misurazione degli incrementi e le modalità operative per accedere alla detassazione.
Le istruzioni ancora valide
La Risoluzione conferma la validità, per quanto compatibili, delle precedenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Restano quindi rilevanti la Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.
Effetti operativi per aziende e consulenti
Il chiarimento è importante soprattutto per la gestione dei piani di welfare collegati ai premi di risultato.
Le aziende che applicano accordi di produttività dovranno verificare che gli accordi siano correttamente strutturati, che gli obiettivi siano misurabili e verificabili, che il deposito telematico sia stato effettuato e che le piattaforme welfare siano aggiornate al nuovo limite di 5.000 euro.
Dal lato payroll, occorrerà distinguere correttamente tra premio in denaro, premio convertito in welfare e benefit ordinari. La conversione del premio non deve essere confusa con l’erogazione autonoma di fringe benefit o di altri beni e servizi aziendali non collegati a premi di risultato agevolabili.
Sintesi finale
La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2026 chiarisce che, per gli anni 2026 e 2027, il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 si applica anche ai premi di produttività convertiti in welfare aziendale.
Il beneficio fiscale diventa quindi più ampio e più conveniente: l’imposta sostitutiva scende all’1% e il tetto agevolabile sale a 5.000 euro, ma restano fermi i requisiti sostanziali della detassazione e i limiti specifici dell’art. 51 del TUIR.
Per le imprese, la novità impone una verifica puntuale degli accordi aziendali o territoriali e della gestione operativa dei piani welfare. Per i lavoratori, invece, aumenta il vantaggio fiscale sia in caso di premio in denaro sia in caso di scelta per la conversione in benefit.