Per gratificare i dipendenti a fine anno, l’azienda può riconoscere beni, servizi e determinati rimborsi spese beneficiando dell’esenzione fiscale e contributiva. Per il 2026, la soglia annuale è di 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. La disciplina deriva dall’art. 51, comma 3, del TUIR — D.P.R. 917/1986 — e dall’art. 1, commi 390 e 391, della legge 207/2024, applicabile al triennio 2025–2027.

Il riconoscimento può avvenire, ad esempio, mediante buoni acquisto, buoni carburante oppure pagamento o rimborso di bollette domestiche di acqua, luce e gas, canoni di locazione e interessi sul mutuo dell’abitazione principale. Per il mutuo sono agevolabili gli interessi, non la quota capitale della rata. Un premio monetario liberamente spendibile resta invece soggetto alle regole ordinarie: chiamarlo “fringe benefit” non basta a renderlo esente.

Il beneficio può essere attribuito anche a un singolo dipendente, senza necessità di estenderlo alla generalità del personale, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 35/E/2022.

Per applicare il limite di 2.000 euro occorre acquisire la dichiarazione del lavoratore con il codice fiscale dei figli. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR, il loro reddito annuo non deve superare 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro fino a 24 anni. È inoltre prevista l’informativa alle RSU, se presenti.

Le soglie comprendono tutti i fringe benefit rilevanti già ricevuti nell’anno: il premio deve quindi rientrare nella disponibilità residua. Il superamento comporta l’assoggettamento dell’intero valore, non soltanto dell’eccedenza. Per l’imputazione al 2026 opera il termine del 12 gennaio 2027, secondo il principio di cassa allargato dell’art. 51, comma 1, TUIR.