La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 29 aprile 2025, ha chiarito un punto spesso frainteso: il premio di produzione non è un diritto permanente. Se l’accordo aziendale che lo ha previsto scade e non viene rinnovato, il datore di lavoro può legittimamente interromperne il pagamento.
Il premio, infatti, non è retribuzione fissa ma una voce legata a obiettivi e parametri definiti in un periodo preciso. Non esiste un’automatica “ultrattività”: allo scadere dell’accordo, l’obbligo si estingue, salvo che il contratto preveda espressamente un rinnovo tacito.
Nel caso esaminato, gli accordi avevano durata quadriennale e nessuna clausola di proroga. L’azienda, una volta scaduti, ha smesso di pagare il premio. La Corte ha ritenuto corretta questa scelta. Tuttavia, ha escluso che il datore potesse recuperare le somme versate per errore dopo la scadenza: se il lavoratore le ha percepite in buona fede, non è tenuto alla restituzione.
Il messaggio è chiaro: il premio di produzione vive e muore con l’accordo che lo istituisce. Non diventa automaticamente una componente stabile della busta paga.