Con la Risposta a Interpello n. 266_2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in assenza del requisito dell’abitualità, le prestazioni occasionali devono essere considerate fuori dal campo di applicazione IVA, per mancanza del presupposto soggettivo. Di conseguenza, il prestatore non è tenuto a emettere fattura.
Il contesto del chiarimento
Il quesito riguardava il trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi, indetto ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
L’Agenzia ha ritenuto che, in assenza di un esercizio continuativo o professionale dell’attività, tali compensi rientrano tra le prestazioni occasionali e, pertanto, non configurano esercizio abituale di arte o professione.
Il principio normativo di riferimento
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’esercizio di arti e professioni si configura quando l’attività di lavoro autonomo è svolta con carattere di abitualità e professionalità, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
Il requisito dell’abitualità, come ricordato anche nella, Risoluzione 41 del 15.07.2020 ricorre quando un soggetto compie, con regolarità e sistematicità, una pluralità di atti economici finalizzati al conseguimento di un risultato.
Viceversa, l’occasionalità si verifica quando le operazioni sono isolate, episodiche e prive di organizzazione stabile.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, l’attività svolta dal professionista non presentava carattere di continuità o sistematicità.
Pertanto, secondo quanto chiarito nell’Interpello n. 266/2025, la prestazione deve essere esclusa dall’ambito IVA, in quanto manca il presupposto soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 633/1972.
Di conseguenza, non sorge obbligo di emissione della fattura, né quello di applicare l’imposta, restando comunque ferma la necessità di rilasciare una ricevuta per prestazione occasionale ai fini civilistici e fiscali.
Tabella riepilogativa per prestazioni occasionali: trattamento fiscale, IVA, INPS e obblighi di comunicazione al Ministero
Situazione | Trattamento IVA | Ritenuta d’acconto | Contributi INPS Gestione Separata | Documento da emettere | Comunicazione al Ministero del Lavoro |
Prestazione realmente occasionale(episodica, senza abitualità o organizzazione) | Fuori campo IVA – manca il presupposto soggettivo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 | Sì, 20% sul compenso lordo, trattenuta dal committente e versata con F24 (codice 1040) | Sì, ma solo per compensi annui > 5.000 €** (quota eccedente) – iscrizione Gestione Separata INPS** | Ricevuta per prestazione occasionale (no fattura) | Obbligatoria per i committenti imprese o professionisti, ai sensi dell’art. 13 D.L. 146/2021, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione tramite piattaforma “Servizi Lavoro” o PEC all’Ispettorato Territoriale competente* |
Prestazione occasionale con carattere di abitualità (attività continuativa o organizzata, e principale del soggetto) | Operazione soggetta a IVA (attività professionale abituale) | Non applicabile – il prestatore ha P.IVA | Obbligatoria iscrizione alla Gestione Separata o alla Cassa professionale | Fattura con IVA e regime fiscale applicato | Non necessaria, in quanto attività professionale continuativa |
Prestazione occasionale verso privato (committente non titolare di P.IVA) | Fuori campo IVA | No ritenuta, poiché il privato non è sostituto d’imposta | Solo se oltre 5.000 € annui (Gestione Separata) | Ricevuta semplice con firma e data | Non necessaria, il committente non rientra tra i soggetti obbligati |
Nota operativa
- La comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro è sanzionata in caso di omissione (da 500 a 2.500 euro per ciascun prestatore).
- Restano esclusi dall’obbligo: rapporti di natura autonoma continuativa (con partita IVA), collaborazioni coordinate e continuative, e rapporti con Pubbliche Amministrazioni.
- La ricevuta per prestazione occasionale deve contenere: dati del prestatore e committente, descrizione attività, importo lordo, ritenuta, eventuale contributo INPS, importo netto.
*La comunicazione non deve essere effettuata, anche se c’è la ritenuta d’acconto, quando la prestazione ha natura intellettuale o professionale, e quindi rientra tra le attività disciplinate dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile (lavoro autonomo intellettuale).
In questi casi, la prestazione è tipicamente di carattere professionale, anche se saltuaria, e non vi è rischio di mascheramento di lavoro subordinato.
Esempi:
ambito tecnico e professionale
- Redazione di articoli tecnici, scientifici o giornalistici
- Traduzioni, revisione linguistica, editing di testi
- Elaborazione di perizie, relazioni o valutazioni tecniche
- Stesura di pareri legali o fiscali
- Consulenze tributarie, contabili o del lavoro
- Progettazioni architettoniche, ingegneristiche o grafiche
- Relazioni o interventi come docente o formatore occasionale
- Partecipazione come relatore a convegni o seminari
- Supervisione o consulenza di progetto (project review, quality audit)
- Collaborazioni occasionali con università o enti di ricerca
- Valutazione di progetti o candidature in bandi pubblici
- Redazione di capitolati o documentazione di gara
ambito creativo e comunicazione
- Realizzazione di loghi, brochure, illustrazioni o contenuti multimediali
- Copywriting o ideazione di campagne pubblicitarie occasionali
- Realizzazione di video o podcast (non continuativi)
- Attività di fotografia o riprese artistiche su incarico singolo
- Progettazione di siti web o layout grafici su singolo progetto
- Traduzione audiovisiva o sottotitolazione di filmati
ambito culturale e formativo
- Lezioni private o corsi di formazione occasionali
- Attività di tutoraggio, orientamento o counseling episodico
- Revisione di tesi o saggi universitari
- Prestazioni occasionali di interpreti o guide turistiche abilitate
- Collaborazioni culturali o editoriali con enti pubblici o fondazioni
ambito scientifico e tecnico-specialistico
- Studi di fattibilità o consulenze ambientali una tantum
- Progettazione di soluzioni informatiche o algoritmi per singolo cliente
- Redazione di relazioni tecnico-scientifiche o white paper
- Sviluppo software, script o automazioni specifiche non continuative
Quando invece la comunicazione è obbligatoria
(attività esecutive o manuali, anche se sporadiche)
Esempi:
- Montaggio o smontaggio di strutture o stand fieristici
- Servizi di pulizia o facchinaggio occasionali
- Volantinaggio, promoter, hostess, steward
- Supporto informatico operativo (installazioni, assistenza hardware)
- Lavori di giardinaggio, imbiancatura o piccole manutenzioni
- Servizi di trasloco o consegna
- Lavori in magazzino o confezionamento