Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le principali novità della Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare.
La riforma amplia la flessibilità delle prestazioni finali: la quota di montante erogabile in capitale sale dal 50% al 60% e si introducono nuove modalità di erogazione, tra cui rendita a durata definita, prelievi nei limiti di legge ed erogazione frazionata per almeno cinque anni.
Sul piano fiscale, le prestazioni frazionate sono assoggettate a ritenuta del 20%, riducibile di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino all’aliquota minima del 15%.
Cambia anche la gestione del TFR per i nuovi assunti del settore privato: se il lavoratore non esprime una scelta entro 60 giorni, scatta l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL, dagli accordi aziendali o territoriali.
In mancanza di accordi, il TFR confluisce nella forma residuale individuata dalla normativa.
Il lavoratore conserva comunque la libertà di rinunciare all’adesione automatica, mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c. o scegliere un altro fondo.
Per i datori di lavoro aumenta il peso degli obblighi informativi: al momento dell’assunzione occorre consegnare un’informativa chiara su fondo di destinazione, termini di scelta, effetti del silenzio e opzioni disponibili.
La dichiarazione del lavoratore dovrà essere conservata e ne dovrà essere rilasciata copia.
La riforma rafforza quindi la previdenza complementare, ma impone alle aziende una gestione più attenta e documentata del TFR.