Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione. La disciplina è stata introdotta dall’art. 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e modifica l’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Ministero del Lavoro ha riepilogato le nuove regole con i comunicati del 30 giugno 2026 e del 1° luglio 2026. (Ministero Lavoro e Politiche Sociali)
La novità riguarda la destinazione del TFR maturando al momento dell’assunzione e distingue tra lavoratori alla prima assunzione e lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro. Per i primi, il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.. In mancanza di scelta, opera l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto applicato oppure, in assenza, alla forma residuale. (Ministero Lavoro e Politiche Sociali)
Per i lavoratori non alla prima assunzione che abbiano già aderito a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, il nuovo datore di lavoro deve acquisire l’indicazione del fondo pensione al quale destinare il TFR maturando. Anche in questo caso il termine è di 60 giorni. In assenza di indicazione, si applica il meccanismo di adesione automatica; non è invece possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la precedente posizione sia stata integralmente riscattata.
La scelta deve essere resa per iscritto. In attesa del modello ufficiale da adottare con decreto interministeriale Lavoro-MEF, il Ministero ha reso disponibile un modello TFR3 provvisorio, destinato ad aggiornare il precedente modello TFR2. Il datore di lavoro deve consegnare l’informativa prevista dalla normativa, acquisire la dichiarazione del lavoratore, conservarla e rilasciarne copia. (Ministero Lavoro e Politiche Sociali)
La scelta deve essere resa per iscritto. In attesa del modello ufficiale da adottare con decreto interministeriale, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un modello TFR3 provvisorio, utilizzabile in via transitoria. Il Ministero ha inoltre pubblicato le FAQ su adesione automatica e destinazione del TFR, con indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.
Con la delibera COVIP 19 giugno 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2026, sono state emanate le direttive operative sull’adesione automatica. Le direttive sostituiscono le precedenti istruzioni COVIP del 2008 sul conferimento tacito del TFR, ormai non più coerenti con il nuovo sistema.
La COVIP chiarisce che, per il lavoratore di prima assunzione, l’adesione alla previdenza complementare si considera operante già dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. La rinuncia deve essere comunicata al datore di lavoro e produce effetti retroattivi, eliminando gli effetti dell’adesione automatica. Le eventuali sospensioni del rapporto non interrompono il decorso del termine.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica destinataria, sul funzionamento dell’adesione automatica, sulle opzioni disponibili e sui termini per esercitarle. Se sono applicabili più forme pensionistiche collettive, prevale quella individuata da accordo aziendale; in mancanza, quella alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data della nuova assunzione.
Se non esistono accordi o contratti collettivi che individuino una forma pensionistica di riferimento, opera la forma residuale prevista dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, ossia il Fondo COMETA. In tale ipotesi l’adesione automatica comporta il solo conferimento del TFR, senza contribuzione datoriale o del lavoratore, se non prevista da fonte collettiva.
Restano esclusi dal nuovo meccanismo i rapporti a termine di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti cessati prima della scadenza del termine. Per i lavoratori già in forza al 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi le regole previgenti, salvo instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dal 1° luglio 2026. Resta inoltre ferma la disciplina speciale del pubblico impiego.
Quanto ai versamenti, l’adesione decorre dalla data di assunzione, ma il datore di lavoro inizia a versare alla forma pensionistica dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo quanto maturato sin dall’inizio del rapporto. Se il lavoratore ha una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può dichiarare di non voler versare la contribuzione personale, ferma restando la destinazione del TFR. (Ministero Lavoro e Politiche Sociali)
In sintesi, per le assunzioni dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro deve verificare la posizione previdenziale del lavoratore, consegnare l’informativa, acquisire la scelta scritta tramite modello TFR3 provvisorio o altra forma scritta idonea, individuare correttamente il fondo di destinazione e conservare la documentazione. In mancanza di scelta nei termini, si applicano le regole di adesione automatica previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 199/2025.
Fonti istituzionali
- Ministero del Lavoro – Notizia 30 giugno 2026 su adesione automatica
- Ministero del Lavoro – Modulo TFR3 provvisorio
- Ministero del Lavoro – Portale Previdenza Complementare
- Ministero del Lavoro – FAQ adesione automatica e destinazione TFR
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- Legge 8 agosto 1995, n. 335
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Codice civile, art. 2120
Modello ministeriale ufficiale provvisorio scaricato dal sito del Ministero: Modulo TFR3 provvisorio – Ministero.