Con il Messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026, l’Istituto chiarisce come gestire le quote di TFR maturate dai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, modificando l’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ha introdotto dal 1° luglio 2026 l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Il lavoratore dispone tuttavia di 60 giorni dalla prima assunzione per:
- rinunciare all’adesione automatica;
- scegliere un’altra forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del Codice civile.
Qualora non venga effettuata alcuna scelta, l’adesione automatica decorre dalla data di assunzione, ma i versamenti al fondo pensione devono essere effettuati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche le quote maturate dalla data di instaurazione del rapporto.
Gestione delle quote destinate al Fondo di Tesoreria
Durante i 60 giorni non è ancora possibile stabilire definitivamente se il TFR debba essere destinato alla previdenza complementare oppure mantenuto nel regime dell’articolo 2120 del Codice civile e, quando ricorrono i requisiti dimensionali, versato al Fondo di Tesoreria INPS.
Le quote maturate dalla data di assunzione fino alla scelta definitiva assumono pertanto natura di competenze arretrate ai fini della denuncia contributiva.
| Situazione | Termine di regolarizzazione | Codice UniEmens | Conseguenze |
| Il lavoratore sceglie di mantenere il TFR e le quote arretrate sono versate entro il mese successivo alla scelta | Mese immediatamente successivo al perfezionamento della scelta | CF05 – Versamento arretrati quote TFR Legge n. 199/2025 | Nessuna sanzione civile, interesse o somma aggiuntiva |
| Le quote arretrate sono denunciate oltre il mese successivo alla scelta | Primo flusso utile successivo | CF02, unitamente al codice CF11 | Applicazione della maggiorazione prevista |
| Mancata scelta entro 60 giorni | Versamenti al fondo pensione dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con decorrenza dalla data di assunzione | Secondo le regole della forma pensionistica di destinazione | Devono essere recuperate anche le quote maturate dalla data di assunzione |
Il codice CF05 deve essere indicato nell’elemento:
GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso/TipoImpPregCMT
Per le ulteriori modalità operative l’INPS rinvia alla Circolare INPS n. 12 del 2026