La COVIP, con una risposta a quesito di settembre 2025, ha chiarito che i lavoratori che, al compimento del 60° anno di età, perdono il titolo abilitante per lo svolgimento dell’attività professionale e cessano il rapporto di lavoro non possono esercitare il riscatto della posizione individuale nel fondo pensione negoziale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Secondo la Commissione, in questi casi i lavoratori devono accedere direttamente alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, purché abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Alcune categorie di lavoratori, al raggiungimento dei 60 anni, perdono il requisito professionale per continuare l’attività e, cessando il rapporto di lavoro, si trovano in attesa dell’erogazione della pensione obbligatoria di vecchiaia, che decorre dopo alcuni mesi per effetto delle cosiddette “finestre”.
Un Fondo negoziale ha chiesto alla COVIP se, in tale intervallo, fosse possibile chiedere il riscatto della posizione individuale per “cessazione dei requisiti di partecipazione”.

La Commissione ha escluso tale possibilità: il diritto alla prestazione complementare sorge con la maturazione del requisito pensionistico, indipendentemente dal momento in cui la pensione di base viene effettivamente erogata.

Il principio ribadito dalla COVIP

Già con gli Orientamenti del 2011, la COVIP aveva chiarito che il diritto alla prestazione complementare matura nel momento in cui l’iscritto raggiunge i requisiti per la pensione obbligatoria, anche se non ancora liquidata.
Pertanto, in presenza di tale diritto, non è ammesso il riscatto, che rappresenta un istituto residuale e alternativo rispetto alla prestazione principale del Fondo.

La nozione di “cessazione dei requisiti di partecipazione”

Per verificare se ricorrano le condizioni per il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005, occorre valutare se vi sia un’effettiva impossibilità di proseguire l’adesione al Fondo.
La cessazione dei requisiti deve essere interpretata in senso sostanziale, ossia in presenza di situazioni in cui viene meno la possibilità di versare contributi o di restare iscritto alla forma pensionistica.

Sono esempi tipici di cessazione effettiva:

  • fine del rapporto di lavoro senza maturazione dei requisiti pensionistici;
  • cambio di contratto collettivo (CCNL) che comporta l’iscrizione a un diverso Fondo negoziale;
  • trasferimento dei versamenti datoriali ad altra forma pensionistica.

Nel caso esaminato, invece, i lavoratori che cessano il servizio per raggiunti limiti di età possono immediatamente richiedere la prestazione complementare, non configurandosi una vera perdita dei requisiti di partecipazione.

La COVIP conferma la linea interpretativa consolidata:

  • il riscatto è possibile solo in assenza del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
  • una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l’iscritto può accedere subito alla prestazione complementare, anche se la pensione di base non è ancora liquidata;
  • la “cessazione dei requisiti di partecipazione” deve essere valutata caso per caso, ma non si configura quando l’iscritto ha già titolo a percepire la prestazione principale del Fondo.

Il principio si applica anche agli iscritti che in passato non avevano esercitato il riscatto, ma che oggi hanno maturato i requisiti per la prestazione complementare: in tali casi, non sussiste più alcun presupposto per invocare il riscatto.

Fonti ufficiali