Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ pubblicate nel Portale della previdenza complementare, chiarendo come deve essere gestita la posizione di un lavoratore già iscritto a un fondo pensione negoziale quando, per effetto di una nuova qualifica o del cambio del CCNL applicato, perde i requisiti di partecipazione al fondo originario.
Il caso esaminato riguarda, in particolare, un lavoratore aderente a un fondo pensione negoziale, al quale aveva già conferito il TFR, che viene nominato dirigente senza soluzione di continuità. Se per i dirigenti è previsto un diverso fondo collettivo di riferimento, opera l’adesione automatica al nuovo fondo.
La medesima regola si applica in caso di cambio del contratto collettivo applicato dall’azienda, purché il mutamento determini la perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo pensione negoziale.

Quando opera il cambio del Fondo
Il semplice cambiamento della qualifica o del CCNL non comporta necessariamente il trasferimento a un nuovo fondo.
Occorre verificare contemporaneamente che:

    • il lavoratore fosse già iscritto a un fondo pensione negoziale;
    • il precedente fondo fosse alimentato, totalmente o parzialmente, con il TFR;
    • il cambio di qualifica o di CCNL faccia perdere i requisiti di partecipazione al precedente fondo;
    • per la nuova qualifica o per il nuovo CCNL sia individuato un diverso fondo collettivo di riferimento.

In presenza di tali condizioni, il lavoratore viene considerato automaticamente aderente al nuovo fondo collettivo, salvo che eserciti una scelta diversa entro 60 giorni.

Il caso della nomina a dirigente
Se un lavoratore già iscritto al fondo pensione previsto per gli impiegati o per i quadri viene nominato dirigente senza interruzione del rapporto, occorre verificare quale forma di previdenza complementare sia prevista dal contratto collettivo applicabile ai dirigenti.
Qualora il fondo dei dirigenti sia diverso da quello di precedente iscrizione, opera l’adesione automatica al nuovo fondo collettivo.
Il fatto che la nomina avvenga senza cessazione e nuova assunzione non impedisce l’applicazione dell’automatismo. Secondo la FAQ ministeriale, rileva infatti il mutamento della categoria contrattuale e la conseguente perdita dei requisiti di partecipazione al precedente fondo.

Il cambio del CCNL applicato
La stessa procedura deve essere seguita quando l’azienda modifica il CCNL applicato e il lavoratore non può più rimanere iscritto al fondo negoziale collegato al precedente contratto.
È quindi necessario verificare:

  1. se il vecchio fondo consenta la prosecuzione dell’iscrizione dopo il cambio contrattuale;
  2. quale fondo collettivo sia previsto dal nuovo CCNL;
  3. se il lavoratore abbia una posizione previdenziale alimentata dal TFR;
  4. se il lavoratore intenda aderire al nuovo fondo, scegliere un’altra forma pensionistica oppure riscattare la precedente posizione, ove ne ricorrano i presupposti.

Per individuare il fondo pensione collegato al nuovo CCNL è possibile utilizzare il servizio ministeriale “Scopri il tuo Fondo”.

Le scelte del lavoratore nei 60 giorni
Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni.
In tale termine può:

  • aderire espressamente al nuovo fondo collettivo di riferimento;
  • scegliere un’altra forma di previdenza complementare;
  • rinunciare all’automatismo, nei limiti consentiti dalla disciplina sulla precedente destinazione del TFR;
  • chiedere, se ne sussistono i requisiti, il riscatto della posizione maturata presso il fondo originario.

In assenza di una scelta diversa, opera l’adesione automatica al nuovo fondo collettivo.
La scelta deve essere acquisita in forma scritta e conservata dal datore di lavoro.

Che cosa accade alla posizione già maturata
Il passaggio al nuovo fondo non determina automaticamente il trasferimento della posizione individuale accumulata presso il precedente fondo.
Occorre distinguere tra:

  • TFR maturando e contribuzione futura, che seguono il nuovo fondo o la diversa scelta espressa dal lavoratore;
  • posizione già accumulata, che rimane presso il vecchio fondo fino a quando il lavoratore non ne chieda il trasferimento, il mantenimento o il riscatto, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. n. 252/2005 e dallo statuto del fondo.

Il lavoratore può normalmente chiedere il trasferimento della posizione alla nuova forma pensionistica quando sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa e dal fondo.
Non deve quindi essere confusa l’adesione al nuovo fondo con il trasferimento automatico del capitale già accantonato.

Riscatto integrale della precedente posizione
La FAQ ministeriale prende in considerazione anche il caso in cui il lavoratore chieda il riscatto integrale della posizione detenuta presso il precedente fondo.
In tale ipotesi:

  • non opera l’adesione automatica al nuovo fondo;
  • il TFR maturando resta in azienda o viene versato al Fondo di Tesoreria INPS, in relazione alle dimensioni e agli obblighi dell’azienda;
  • resta salva la possibilità per il lavoratore di scegliere espressamente una diversa forma di previdenza complementare.

Il riscatto, tuttavia, non è una scelta liberamente esercitabile in ogni momento: deve essere ammesso dalla normativa e dalle regole della forma pensionistica in relazione alla perdita dei requisiti di partecipazione.
Prima di acquisire la richiesta è quindi necessario verificare con il precedente fondo se ricorrano effettivamente le condizioni per il riscatto totale.

Attenzione all’irrevocabilità della destinazione del TFR
La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è, in via generale, irrevocabile.
Di conseguenza, il lavoratore che abbia già conferito il TFR a un fondo pensione non può semplicemente decidere di riportarlo in azienda.
La permanenza del TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS è possibile, nel caso esaminato dalla FAQ, quando la precedente posizione venga integralmente riscattata e non venga effettuata una nuova scelta espressa a favore della previdenza complementare.
La scelta di lasciare il TFR in azienda, quando consentita, può invece essere successivamente modificata destinando il TFR maturando a una forma pensionistica. La scelta opposta, ossia il conferimento alla previdenza complementare, non può normalmente essere revocata. Sul principio generale si veda la FAQ COVIP sulla destinazione del TFR.

Adempimenti del datore di lavoro
In caso di cambio di qualifica o di CCNL, l’azienda deve:

  1. verificare se il lavoratore è già iscritto a una forma pensionistica alimentata dal TFR;
  2. accertare se il lavoratore perde i requisiti di partecipazione al precedente fondo;
  3. individuare il nuovo fondo collettivo di riferimento;
  4. informare il lavoratore delle opzioni disponibili;
  5. assegnare il termine di 60 giorni per esercitare una scelta diversa;
  6. acquisire e conservare la dichiarazione scritta;
  7. comunicare l’adesione al nuovo fondo;
  8. aggiornare i versamenti di TFR e contribuzione;
  9. coordinare il passaggio con il precedente e il nuovo fondo pensione.

Lo Studio può occuparsi della verifica del fondo applicabile, della predisposizione dell’informativa e della gestione dei conseguenti adempimenti.
Il cliente deve tuttavia comunicare tempestivamente:

  • la decorrenza della nuova qualifica o del nuovo CCNL;
  • il fondo pensione al quale il lavoratore risulta già iscritto;
  • la quota di TFR già destinata alla previdenza complementare;
  • l’eventuale contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro;
  • la scelta sottoscritta dal dipendente;
  • l’eventuale richiesta di trasferimento o riscatto della posizione.

Schema operativo

Situazione Destinazione del TFR maturando
Cambio di qualifica con perdita dei requisiti del vecchio fondo Adesione automatica al nuovo fondo collettivo
Cambio di CCNL con perdita dei requisiti del vecchio fondo Adesione automatica al fondo previsto dal nuovo CCNL
Scelta espressa entro 60 giorni di altro fondo Versamento al fondo scelto dal lavoratore
Riscatto integrale della vecchia posizione, senza nuova scelta TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS
Mantenimento della vecchia posizione senza trasferimento Il capitale pregresso resta al vecchio fondo; i nuovi flussi seguono la nuova destinazione
Trasferimento della posizione Il capitale maturato viene trasferito al nuovo fondo secondo le procedure previste

Cosa deve fare l’azienda
In presenza di una nomina a dirigente o di un cambio di CCNL, non è sufficiente modificare la qualifica nel programma paghe.
Prima della decorrenza del nuovo inquadramento occorre verificare:

  • il fondo pensione previsto dal nuovo contratto;
  • il permanere o meno dei requisiti di iscrizione al precedente fondo;
  • la posizione previdenziale del lavoratore;
  • i termini e le modalità della nuova adesione;
  • le aliquote di contribuzione a carico del datore e del dipendente;
  • la corretta destinazione del TFR maturando.

Una gestione non coordinata può determinare versamenti al fondo errato, omissioni contributive contrattuali e successive richieste di regolarizzazione.

Fonti ufficiali

La FAQ ufficiale conferma espressamente sia l’adesione automatica al nuovo fondo dei dirigenti sia l’applicazione della stessa regola al cambio di CCNL che comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al fondo precedente.