Con la sentenza 11 dicembre 2025, n. 32285, la Cassazione ha ribadito un principio importante: nel procedimento disciplinare il datore di lavoro non è obbligato a consegnare al lavoratore tutta la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati.
Il diritto di difesa è garantito se la contestazione è sufficientemente chiara e dettagliata. Solo se il lavoratore dimostra in modo specifico che determinati documenti sono indispensabili per difendersi, il datore deve metterli a disposizione. Una richiesta generica non basta.
Il caso riguarda una lavoratrice licenziata per giusta causa per aver prelevato prodotti senza pagarli. La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso.
I giudici hanno chiarito che:
– non vi è obbligo di consegna indiscriminata dei documenti aziendali;
– i controlli svolti da colleghe di lavoro non integrano controlli a distanza vietati;
– l’accertamento dei fatti spetta al giudice di merito e non può essere rimesso in discussione in Cassazione;
– non vi è stata inversione dell’onere della prova, che è rimasto a carico del datore;
– la contestazione disciplinare era coerente e non modificata;
– la motivazione della sentenza d’appello era adeguata;
– la giusta causa può sussistere anche per beni di modesto valore se la condotta incide sul vincolo fiduciario, soprattutto per chi gestisce direttamente denaro o merce aziendale.
Il principio che emerge è netto: la tutela del diritto di difesa non si traduce in un obbligo generalizzato di consegna documentale, ma richiede richieste puntuali e mirate. Inoltre, nei rapporti fiduciari, non conta solo il valore economico del fatto, ma la lesione dell’affidamento tra datore e lavoratore.