La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2025 n. 24919, ha ritenuto che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato e accertato rientra nell’art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 (come novellata dalla Legge n. 92/2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi dell’art. 18, Legge n. 300/1970, in base alla quale il regime risarcitorio del comma 5 deve ritenersi di carattere generale, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970 prevede la tutela indennitaria c.d. forte.