La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 marzo 2023, n. 7799, ha stabilito che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro – nella specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, cd. “volantinaggio elettronico” – in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dalla L. n. 300/1970, art. 26, comma 1, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (nella specie, la S.C. ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente membro di una RSU, per l’invio di mail a contenuto sindacale dall’account aziendale, non avendo la società datrice in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno specifico pregiudizio recato dall’invio della e-mail).