Entro il 31 gennaio 2026 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti a trasmettere il prospetto informativo disabili, con dati aggiornati al 31 dicembre 2025.

L’adempimento è previsto dall’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento mirato delle persone con disabilità), che impone una comunicazione annuale sulla situazione occupazionale dell’azienda rispetto agli obblighi di assunzione.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, secondo quanto stabilito dalla norma, come modificata dall’art. 40, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 Contenuto minimo del prospetto
Il prospetto informativo serve a indicare:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e la base di computo della quota di riserva
  • il numero e i nominativi dei lavoratori già occupati e computabili nella quota obbligatoria
  • eventuali assunzioni con contratti particolari (apprendistato, termine, somministrazione, telelavoro)
  • i lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani, coniugi superstiti per causa di lavoro, guerra o servizio)
  • posti disponibili e mansioni compatibili per soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999
  • eventuali convenzioni, compensazioni territoriali o autorizzazioni di esonero

 Quota obbligatoria di assunzione
Il prospetto è collegato agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999, che impone l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità secondo queste percentuali:

  • 1 lavoratore disabile se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti
  • 2 lavoratori disabili se occupa da 36 a 50 dipendenti
  • 7% del personale se occupa più di 50 dipendenti

Inoltre, i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti devono assumere anche soggetti rientranti nelle categorie dell’art. 18, comma 2, sempre nei limiti previsti dalla norma.

Sanzioni per ritardato invio
L’omessa o tardiva presentazione comporta una sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 della legge n. 68/1999, aggiornata dal Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021.
La sanzione è pari a:

  • 702,43 euro, più
  • 34,02 euro per ogni giorno di ritardo

(aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2022).