Emergenze climatiche e lavoro: il nuovo Decreto per affrontare il caldo estremo nei luoghi di lavoro

Con l’arrivo delle ondate di calore e le temperature oltre i 40 °C in molte aree del Paese, il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela dei lavoratori. È stato pubblicato il Decreto interministeriale del 9 luglio 2025 che dà attuazione al Protocollo quadro sottoscritto tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, INAIL e parti sociali, dedicato alla prevenzione dei rischi climatici negli ambienti di lavoro.

Le misure previste dal Protocollo
Il Decreto prevede che le imprese, in particolare quelle che svolgono attività all’aperto (edilizia, agricoltura, logistica), adottino misure organizzative e tecniche per tutelare la salute dei lavoratori nei periodi di emergenza climatica:

  • aggiornamento del DVR ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro),
  • riorganizzazione degli orari di lavoro (ad esempio con turni anticipati),
  • pause frequenti e zone d’ombra,
  • disponibilità costante di acqua e sali minerali,
  • utilizzo di DPI idonei al microclima.

Sorveglianza sanitaria e informazione
Il Protocollo stabilisce che i medici competenti debbano rafforzare la sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti a stress termico, anche in funzione di eventuali patologie preesistenti. È inoltre previsto l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori sulle corrette misure di prevenzione.

Ammortizzatori sociali attivabili
In caso di sospensione o riduzione dell’attività per temperature estreme, è possibile attivare la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO). Il Ministero chiarisce che queste richieste possono essere presentate ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 148/2015, e che non concorrono al limite massimo triennale di durata degli ammortizzatori.

In agricoltura è riconosciuto il diritto alla CISOA per temperature percepite superiori a 35 °C, ai sensi degli articoli 1 e 8 della LEGGE n. 251/1984.

Coordinamento con INAIL, INPS e Regioni
Il Decreto prevede che:

  • l’INPS gestisca le domande di integrazione salariale;
  • l’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 859 della LEGGE n. 296/2006, possa riconoscere incentivi premiali alle imprese che adottano misure di prevenzione;
  • le Regioni possano adottare ordinanze anti-caldo, armonizzate al Protocollo.

È stato inoltre istituito un tavolo tecnico di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro, che dovrà verificare ogni sei mesi l’efficacia delle misure adottate.

Un diritto alla sicurezza “climatica”
Con il nuovo Decreto, la prevenzione del rischio climatico entra a pieno titolo tra gli obblighi previsti dall’articolo 2087 del Codice Civile: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, incluse quelle relative al microclima.

In sintesi

Aspetto Norma di riferimento
Obbligo di prevenzione Decreto Legislativo n. 81/2008, art. 28 e 29
CIGO per caldo estremo Decreto Legislativo n. 148/2015, art. 11
CISOA agricoltura LEGGE n. 251/1984
Incentivi INAIL LEGGE n. 296/2006, art. 1 comma 859
Tutela climatica Codice Civile, art. 2087