Secondo la Nota INL prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modalità di adozione dei provvedimenti di interdizione ante e post partum ex artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001  .

  1. Finalità e ambito applicativo
  • Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi (es. trasporto e sollevamento pesi, elencati negli allegati A e B)  .
  • L’art. 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 151/2001 estende l’interdizione quando le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli o non sia possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione compatibile  .
  • La Nota INL prot. n. 553 del 2 aprile 2021 chiarisce che la sola constatazione di adibizione a mansioni vietate (es. sollevamento pesi) basta per l’interdizione, anche se non riportata nel DVR, purché sia documentata l’impossibilità di assegnazione ad altra mansione  .
  1. Decorrenza e term- tempore
  • L’art. 18, comma 7 del DPR n. 1026/1976 stabilisce che l’ITL deve emettere il provvedimento entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa  .
  • La Nota INL n. 5944/2025 ribadisce che l’astensione obbligatoria decorre dalla data del provvedimento, e non dal momento della domanda o della conclusione istruttoria  .
  • Solo se il datore presenta una dichiarazione motivata di impossibilità di spostamento, il provvedimento può decorre immediatamente dalla data dell’istanza  .
  1. Computo dei giorni ante/post partum
  • L’art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che i giorni non fruiti ante partum devono essere recuperati dopo il parto, sommati al periodo di interdizione post partum (fino a 7 mesi dalla data effettiva del parto)  .
  • La Nota INL prot. n. 1550 del 13 ottobre 2021 conferma che il provvedimento deve indicare la data effettiva del parto, fondamentale per calcolare correttamente il recupero dei giorni non fruiti  .
  1. Documentazione e istruttoria

L’istanza (modulo INL 11) deve contenere:

  • certificato medico con data presunta del parto;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla lavoratrice madre;
  • eventuale parere del medico competente;
  • dichiarazione del datore attestante l’impossibilità di adibire a mansioni compatibili ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. 151/2001  .

L’ITL verifica la completezza entro 7 giorni e comunica via PEC il provvedimento a datore e lavoratrice, per attivazione indennità INPS ().

  1. Effetti previdenziali

Il provvedimento è requisito essenziale per ottenere l’indennità INPS: anche in caso di decisione giudiziaria favorevole, senza il provvedimento INL non è riconosciuta alcuna indennità sostitutiva