Con la Risposta n. 55 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come recuperare le ritenute su provvigioni non operate e successivamente versate dal sostituto d’imposta a seguito di riqualificazione in sede di verifica.
Principio centrale: la ritenuta ex art. 25-bis DPR n. 600/1973 deve essere operata nel periodo in cui la provvigione è percepita. La Certificazione Unica deve quindi riflettere l’anno di effettiva percezione; eventuali errori impongono l’emissione di CU corrette.
Ricevute le nuove CU, la società di persone deve presentare dichiarazioni integrative per gli anni interessati, attribuendo le ritenute ai soci pro quota. I soci, a loro volta, presentano modelli Redditi PF integrativi per far emergere il credito derivante dalla doppia imposizione.
Trattandosi di dichiarazioni integrative “ultrannuali”, il credito può essere utilizzato in compensazione solo dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa. In pratica, se le integrative sono inviate nel 2026, il credito sarà compensabile dal 2027.