È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2023 il D.P.C.M. 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022, che ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.

Le domande vanno presentate dalle ore 9.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. (26 gennaio 2023) e fino al 31 dicembre 2023 per:

a) ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale di: 24.105 cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;

b) l’ingresso di 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;

c) l’ingresso di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;

d) conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;

e) conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.