La risposta a interpello n. 301 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento rilevante sul trattamento fiscale delle somme corrisposte ai familiari del lavoratore deceduto. L’Amministrazione finanziaria precisa che l’indennità erogata da una cassa di assistenza sociale, quando assume natura risarcitoria per eventi di invalidità permanente – totale o parziale – oppure per morte, non deve essere sottoposta a tassazione, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del TUIR

Nel caso esaminato con l’interpello, una società riconosce al coniuge, ai figli minori o agli altri aventi diritto un assegno integrativo caso morte, previsto da un regolamento aziendale e corrisposto in forma di rendita mensile. L’Agenzia osserva che, nonostante il principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, la normativa individua specifiche categorie di somme che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tra queste rientrano, ad esempio, i beni e i servizi ceduti al dipendente entro il limite annuo di 258,23 euro; se il valore supera tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

Il riferimento centrale resta però l’art. 6, comma 2, del TUIR, che stabilisce come i proventi percepiti in sostituzione di redditi o le indennità risarcitorie che compensano la perdita di redditi costituiscano reddito della stessa categoria, con una precisa eccezione: restano esclusi i proventi che traggono origine da invalidità permanente o da morte. Proprio questa eccezione consente di inquadrare correttamente la natura dell’assegno integrativo.

Sul punto, l’Agenzia richiama anche l’orientamento consolidato espresso nella Circolare del 4 marzo 1999, n. 55 e nella precedente Circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, secondo cui il regime fiscale delle prestazioni erogate da enti o casse assistenziali deve essere definito applicando i principi generali dell’imposizione sul reddito. Ne deriva che tali prestazioni sono imponibili solo quando rientrano in una delle categorie di reddito previste dall’art. 6 del TUIR.

La conclusione è quindi netta: quando la prestazione ha natura risarcitoria e deriva da eventi di invalidità permanente o di morte del lavoratore, l’indennità non deve essere assoggettata a tassazione, poiché la legge la esclude espressamente dal reddito imponibile.