Negli ultimi due anni la disciplina della circolazione del personale tra imprese è stata profondamente modificata, sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello fiscale. Distacco, comando, codatorialità, appalto e riaddebito dei costi non possono più essere gestiti con le regole del passato. In questa guida analizziamo le principali fattispecie, le novità normative e gli errori da evitare per operare in sicurezza.

Alla luce delle modifiche del 2025 e del 2026, il quadro completo comprende anche distacco in rete, codatorialità, nuovo distacco per salvaguardia occupazionale, somministrazione, appalto genuino e distacco transnazionale.

Tabella comparativa aggiornata al 15 luglio 2026

Fattispecie Natura giuridica Presupposto lavoristico Chi dirige il lavoratore Rapporto con il gruppo o con il destinatario Trattamento IVA del riaddebito Principale rischio
1. Distacco ordinario tra società non collegate Distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 Interesse concreto, specifico, persistente e lecito del distaccante; temporaneità Il distaccatario impartisce le direttive operative; il rapporto resta al distaccante Nessun collegamento societario necessario Dal 2025, il corrispettivo o rimborso è normalmente imponibile IVA, anche se pari al puro costo Distacco illecito se manca l’interesse del distaccante o se l’operazione è mera fornitura di manodopera
2. Distacco infragruppo Sempre distacco ex art. 30; il gruppo non è un unico datore L’appartenenza al gruppo non basta da sola: deve emergere l’interesse della singola società distaccante Direzione operativa al distaccatario; titolarità del rapporto al distaccante Società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo Imponibile IVA anche sul mero costo, per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 Confondere l’interesse del gruppo con quello della società datrice
3. Distacco presso cliente Distacco ordinario oppure esecuzione di appalto, secondo la realtà concreta Nel distacco serve l’interesse del distaccante; nell’appalto serve un’autonoma organizzazione del servizio Nel distacco può dirigere il cliente; nell’appalto deve dirigere l’appaltatore Rapporto commerciale cliente-fornitore Distacco: IVA sul riaddebito. Appalto: IVA sul corrispettivo del servizio Riqualificazione dell’appalto in somministrazione illecita o del distacco in mera fornitura di personale
4. Personale presso consorzio Può essere distacco, appalto, rapporto con società consortile o, eccezionalmente, codatorialità in rete Dipende dalla struttura effettiva e dagli accordi Dipende dal modello scelto; non può restare indistinto Il consorzio è soggetto autonomo rispetto alle consorziate Il riaddebito di personale è normalmente imponibile IVA; diverso il ribaltamento di costi effettuato in nome e per conto, da analizzare caso per caso Confusione datoriale tra consorzio e consorziate
5. Personale presso joint venture Non è un istituto autonomo: normalmente distacco, appalto o assunzione diretta della joint venture Nel distacco occorre l’interesse del partecipante datore di lavoro Dipende dal contratto e dall’organizzazione concreta La joint venture può essere contrattuale o societaria Ri addebito del personale normalmente imponibile IVA Joint venture solo nominale utilizzata per condividere liberamente personale
6. Riaddebito tra società partecipate Il “riaddebito” è un fenomeno contabile e fiscale, non una fattispecie lavoristica Occorre individuare cosa giustifica la presenza del lavoratore: distacco, appalto, rete, mandato ecc. Dipende dal rapporto sottostante Partecipazione societaria diretta o indiretta Se remunera la messa a disposizione del personale, normalmente imponibile IVA Fattura corretta fiscalmente ma rapporto lavoristico privo dei requisiti
7. Comando da società privata verso ente o struttura pubblica Nella sostanza è una messa a disposizione temporanea assimilabile al distacco, salvo disciplina speciale Il dipendente resta alle dipendenze della società privata L’ente utilizzatore organizza normalmente l’attività Rapporto privato-pubblico L’interpello n. 142/2026 considera imponibile IVA il rimborso integrale di retribuzioni e oneri, perché direttamente collegato al comando Ritenere il rimborso fuori campo IVA solo perché il destinatario è pubblico
8. Distacco con rimborso del solo costo È sempre distacco; l’assenza di margine non modifica la qualificazione Restano necessari tutti i requisiti lavoristici del distacco Distaccatario per l’attività quotidiana Qualsiasi rapporto tra imprese Imponibile IVA anche se il rimborso coincide esattamente con retribuzioni, contributi e oneri Applicare ancora la vecchia esclusione IVA del mero costo
9. Distacco nell’ambito di un contratto di rete Distacco agevolato ex art. 30, comma 4-ter L’interesse del distaccante deriva dal programma comune di rete ed è considerato sussistente nei limiti della rete Una delle imprese retiste utilizza il lavoratore distaccato Solo imprese aderenti al contratto di rete Gli eventuali riaddebiti vanno esaminati secondo la loro effettiva natura; la rete non determina automaticamente l’esclusione IVA Utilizzare una rete puramente formale senza un reale programma comune
10. Codatorialità nel contratto di rete Pluralità di imprese retiste che esercitano congiuntamente poteri datoriali secondo regole prestabilite Deve essere espressamente prevista dal contratto di rete e disciplinata nelle regole di ingaggio Più imprese co-datrici, secondo la regolamentazione della rete Solo imprese appartenenti alla rete Le allocazioni di costo devono essere coerenti con la struttura della rete e analizzate fiscalmente Confondere la codatorialità con la libera circolazione informale dei lavoratori; necessari gli adempimenti UniRete
11. Nuovo distacco per salvaguardia occupazionale e continuità produttiva Distacco speciale e sperimentale introdotto dall’art. 16-quater D.L. n. 62/2026, convertito dalla L. n. 112/2026 Fino al 31 dicembre 2029 può mancare l’interesse proprio del distaccante, ma servono accordo sindacale, mansioni invariate e finalità occupazionali o produttive comprovabili Distaccatario per l’attività operativa Ammesso anche tra aziende di settori diversi e con differenti CCNL In assenza di una deroga fiscale specifica, l’eventuale corrispettivo o rimborso segue il regime IVA del distacco Utilizzarlo come distacco ordinario senza accordo sindacale o senza una reale situazione occupazionale da salvaguardare
12. Somministrazione di lavoro Contratto commerciale tra agenzia autorizzata e utilizzatore; lavoratore assunto dall’agenzia Non serve l’interesse del somministratore, ma l’agenzia deve essere autorizzata e devono essere rispettati limiti, divieti e parità di trattamento Il potere direttivo operativo è dell’utilizzatore Nessun legame societario necessario Regime IVA proprio: il margine o servizio dell’agenzia è imponibile; gli oneri retributivi e previdenziali hanno disciplina specifica e non vanno assimilati automaticamente al distacco Somministrazione abusiva se effettuata da un soggetto non autorizzato
13. Staff leasing Somministrazione a tempo indeterminato Agenzia autorizzata; lavoratore normalmente assunto a tempo indeterminato dall’agenzia Utilizzatore Rapporto agenzia-utilizzatore Regime proprio della somministrazione Superamento dei limiti legali o collettivi; dal 2026 sono state modificate le regole sulla durata delle missioni
14. Appalto genuino di servizi Contratto di risultato ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 Organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio d’impresa e gestione autonoma dei lavoratori da parte dell’appaltatore Appaltatore, non committente Cliente-fornitore Corrispettivo integralmente soggetto IVA secondo le regole ordinarie Se il committente dirige direttamente i lavoratori, possibile appalto illecito o somministrazione non autorizzata
15. Contratto di servizi o consulenza con personale presso il cliente Appalto o prestazione professionale, non distacco, se si vende un risultato o un servizio autonomo Deliverable, autonomia organizzativa, responsabilità sul risultato Fornitore del servizio Cliente-fornitore IVA sul corrispettivo del servizio Contratto denominato “consulenza” che nasconde una mera messa a disposizione di persone
16. Distacco transnazionale Invio temporaneo in Italia o all’estero nell’ambito di una prestazione transnazionale Rapporto di lavoro autentico con datore estero, temporaneità e rispetto delle condizioni del Paese ospitante Impresa ospitante per l’attività operativa, nei limiti del rapporto transnazionale Imprese stabilite in Stati diversi Territorialità IVA da valutare secondo le regole delle prestazioni internazionali; spesso reverse charge nei rapporti B2B Distacco non autentico, impresa “letterbox”, mancata comunicazione preventiva o mancato rispetto delle condizioni italiane

La disciplina ordinaria del distacco resta contenuta nell’⁠art. 30 del D.Lgs. n. 276_2003, mentre il regime sanzionatorio di somministrazione, appalto e distacco illeciti è stato significativamente irrigidito nel 2024. L’INL ha chiarito che le modifiche hanno reintrodotto sanzioni penali e aggravato le conseguenze delle condotte fraudolente.  

La novità lavoristica più importante del 2026

Il nuovo distacco per salvaguardia occupazionale e continuità produttiva non sostituisce il distacco ordinario, ma introduce una fattispecie speciale, applicabile sperimentalmente fino al 31 dicembre 2029.

Può essere utilizzato anche senza l’interesse individuale del distaccante quando:

  • vi è un preventivo accordo sindacale;
  • non cambiano le mansioni del lavoratore;
  • l’operazione è finalizzata a salvaguardare l’occupazione o la continuità produttiva;
  • serve a conservare competenze professionali;
  • evita o limita sospensioni, riduzioni di orario, ammortizzatori sociali o esuberi;
  • la finalità è concreta e documentabile.

Può intervenire anche tra aziende di settori diversi o che applicano CCNL differenti.  

La novità fiscale più importante dal 2025

L’⁠art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito dalla L. n. 166/2024 ha abrogato la precedente regola che escludeva da IVA il prestito o distacco effettuato a fronte del mero rimborso del costo.

Per le operazioni eseguite sulla base di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025:

il riaddebito è normalmente imponibile IVA anche quando coincide esattamente con il costo del personale e non contiene alcun margine.

La Circolare_IVA_distacco_di_personale n. 5 del 16 maggio 2025 chiarisce che l’ammontare del corrispettivo non incide sulla rilevanza IVA: è sufficiente il nesso diretto tra somma pagata e messa a disposizione del personale.  

La ⁠Risposta a  interpello n. 142_del 13 luglio 2026 estende espressamente il principio anche al comando di dipendenti di una società privata presso una struttura commissariale: retribuzioni e oneri rimborsati integralmente costituiscono corrispettivo imponibile IVA.  

Schema di qualificazione pratica

Nella realtà accade questo Istituto normalmente corretto
Il dipendente lavora temporaneamente per un altro soggetto e questo gli impartisce direttive Distacco
Manca l’interesse aziendale, ma si vuole evitare esubero, CIG o riduzione di orario Distacco speciale 2026 con accordo sindacale
Più imprese della rete utilizzano stabilmente e congiuntamente il lavoratore Codatorialità
Un’impresa della rete utilizza temporaneamente il dipendente di un’altra Distacco in rete
Il cliente compra un risultato organizzato e non singole persone Appalto o contratto di servizi
Il cliente vuole personale da dirigere senza che il fornitore abbia un proprio interesse al distacco Somministrazione tramite agenzia autorizzata
Il dipendente viene inviato temporaneamente da o verso uno Stato estero Distacco transnazionale
Viene emessa soltanto una nota di riaddebito tra società Occorre individuare prima il rapporto lavoristico sottostante: il riaddebito da solo non legittima l’utilizzo del personale

Conclusione

Le sei ipotesi iniziali si riducono essenzialmente a tre grandi categorie:

  1. distacco, ordinario, infragruppo, in rete, verso clienti, consorzi, joint venture o soggetti pubblici;
  2. fornitura professionale di personale, consentita attraverso la somministrazione autorizzata;
  3. fornitura di un servizio autonomamente organizzato, tramite appalto o contratto di servizi.

A queste si aggiungono le due fattispecie specifiche oggi imprescindibili: codatorialità nelle reti d’impresa e distacco speciale per salvaguardia occupazionale introdotto nel 2026. Il mero rimborso del costo non costituisce un istituto autonomo e, dal 2025, non esclude più l’IVA.