Negli ultimi due anni la disciplina della circolazione del personale tra imprese è stata profondamente modificata, sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello fiscale. Distacco, comando, codatorialità, appalto e riaddebito dei costi non possono più essere gestiti con le regole del passato. In questa guida analizziamo le principali fattispecie, le novità normative e gli errori da evitare per operare in sicurezza.
Alla luce delle modifiche del 2025 e del 2026, il quadro completo comprende anche distacco in rete, codatorialità, nuovo distacco per salvaguardia occupazionale, somministrazione, appalto genuino e distacco transnazionale.
Tabella comparativa aggiornata al 15 luglio 2026
| Fattispecie | Natura giuridica | Presupposto lavoristico | Chi dirige il lavoratore | Rapporto con il gruppo o con il destinatario | Trattamento IVA del riaddebito | Principale rischio |
| 1. Distacco ordinario tra società non collegate | Distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 | Interesse concreto, specifico, persistente e lecito del distaccante; temporaneità | Il distaccatario impartisce le direttive operative; il rapporto resta al distaccante | Nessun collegamento societario necessario | Dal 2025, il corrispettivo o rimborso è normalmente imponibile IVA, anche se pari al puro costo | Distacco illecito se manca l’interesse del distaccante o se l’operazione è mera fornitura di manodopera |
| 2. Distacco infragruppo | Sempre distacco ex art. 30; il gruppo non è un unico datore | L’appartenenza al gruppo non basta da sola: deve emergere l’interesse della singola società distaccante | Direzione operativa al distaccatario; titolarità del rapporto al distaccante | Società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo | Imponibile IVA anche sul mero costo, per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 | Confondere l’interesse del gruppo con quello della società datrice |
| 3. Distacco presso cliente | Distacco ordinario oppure esecuzione di appalto, secondo la realtà concreta | Nel distacco serve l’interesse del distaccante; nell’appalto serve un’autonoma organizzazione del servizio | Nel distacco può dirigere il cliente; nell’appalto deve dirigere l’appaltatore | Rapporto commerciale cliente-fornitore | Distacco: IVA sul riaddebito. Appalto: IVA sul corrispettivo del servizio | Riqualificazione dell’appalto in somministrazione illecita o del distacco in mera fornitura di personale |
| 4. Personale presso consorzio | Può essere distacco, appalto, rapporto con società consortile o, eccezionalmente, codatorialità in rete | Dipende dalla struttura effettiva e dagli accordi | Dipende dal modello scelto; non può restare indistinto | Il consorzio è soggetto autonomo rispetto alle consorziate | Il riaddebito di personale è normalmente imponibile IVA; diverso il ribaltamento di costi effettuato in nome e per conto, da analizzare caso per caso | Confusione datoriale tra consorzio e consorziate |
| 5. Personale presso joint venture | Non è un istituto autonomo: normalmente distacco, appalto o assunzione diretta della joint venture | Nel distacco occorre l’interesse del partecipante datore di lavoro | Dipende dal contratto e dall’organizzazione concreta | La joint venture può essere contrattuale o societaria | Ri addebito del personale normalmente imponibile IVA | Joint venture solo nominale utilizzata per condividere liberamente personale |
| 6. Riaddebito tra società partecipate | Il “riaddebito” è un fenomeno contabile e fiscale, non una fattispecie lavoristica | Occorre individuare cosa giustifica la presenza del lavoratore: distacco, appalto, rete, mandato ecc. | Dipende dal rapporto sottostante | Partecipazione societaria diretta o indiretta | Se remunera la messa a disposizione del personale, normalmente imponibile IVA | Fattura corretta fiscalmente ma rapporto lavoristico privo dei requisiti |
| 7. Comando da società privata verso ente o struttura pubblica | Nella sostanza è una messa a disposizione temporanea assimilabile al distacco, salvo disciplina speciale | Il dipendente resta alle dipendenze della società privata | L’ente utilizzatore organizza normalmente l’attività | Rapporto privato-pubblico | L’interpello n. 142/2026 considera imponibile IVA il rimborso integrale di retribuzioni e oneri, perché direttamente collegato al comando | Ritenere il rimborso fuori campo IVA solo perché il destinatario è pubblico |
| 8. Distacco con rimborso del solo costo | È sempre distacco; l’assenza di margine non modifica la qualificazione | Restano necessari tutti i requisiti lavoristici del distacco | Distaccatario per l’attività quotidiana | Qualsiasi rapporto tra imprese | Imponibile IVA anche se il rimborso coincide esattamente con retribuzioni, contributi e oneri | Applicare ancora la vecchia esclusione IVA del mero costo |
| 9. Distacco nell’ambito di un contratto di rete | Distacco agevolato ex art. 30, comma 4-ter | L’interesse del distaccante deriva dal programma comune di rete ed è considerato sussistente nei limiti della rete | Una delle imprese retiste utilizza il lavoratore distaccato | Solo imprese aderenti al contratto di rete | Gli eventuali riaddebiti vanno esaminati secondo la loro effettiva natura; la rete non determina automaticamente l’esclusione IVA | Utilizzare una rete puramente formale senza un reale programma comune |
| 10. Codatorialità nel contratto di rete | Pluralità di imprese retiste che esercitano congiuntamente poteri datoriali secondo regole prestabilite | Deve essere espressamente prevista dal contratto di rete e disciplinata nelle regole di ingaggio | Più imprese co-datrici, secondo la regolamentazione della rete | Solo imprese appartenenti alla rete | Le allocazioni di costo devono essere coerenti con la struttura della rete e analizzate fiscalmente | Confondere la codatorialità con la libera circolazione informale dei lavoratori; necessari gli adempimenti UniRete |
| 11. Nuovo distacco per salvaguardia occupazionale e continuità produttiva | Distacco speciale e sperimentale introdotto dall’art. 16-quater D.L. n. 62/2026, convertito dalla L. n. 112/2026 | Fino al 31 dicembre 2029 può mancare l’interesse proprio del distaccante, ma servono accordo sindacale, mansioni invariate e finalità occupazionali o produttive comprovabili | Distaccatario per l’attività operativa | Ammesso anche tra aziende di settori diversi e con differenti CCNL | In assenza di una deroga fiscale specifica, l’eventuale corrispettivo o rimborso segue il regime IVA del distacco | Utilizzarlo come distacco ordinario senza accordo sindacale o senza una reale situazione occupazionale da salvaguardare |
| 12. Somministrazione di lavoro | Contratto commerciale tra agenzia autorizzata e utilizzatore; lavoratore assunto dall’agenzia | Non serve l’interesse del somministratore, ma l’agenzia deve essere autorizzata e devono essere rispettati limiti, divieti e parità di trattamento | Il potere direttivo operativo è dell’utilizzatore | Nessun legame societario necessario | Regime IVA proprio: il margine o servizio dell’agenzia è imponibile; gli oneri retributivi e previdenziali hanno disciplina specifica e non vanno assimilati automaticamente al distacco | Somministrazione abusiva se effettuata da un soggetto non autorizzato |
| 13. Staff leasing | Somministrazione a tempo indeterminato | Agenzia autorizzata; lavoratore normalmente assunto a tempo indeterminato dall’agenzia | Utilizzatore | Rapporto agenzia-utilizzatore | Regime proprio della somministrazione | Superamento dei limiti legali o collettivi; dal 2026 sono state modificate le regole sulla durata delle missioni |
| 14. Appalto genuino di servizi | Contratto di risultato ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 | Organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio d’impresa e gestione autonoma dei lavoratori da parte dell’appaltatore | Appaltatore, non committente | Cliente-fornitore | Corrispettivo integralmente soggetto IVA secondo le regole ordinarie | Se il committente dirige direttamente i lavoratori, possibile appalto illecito o somministrazione non autorizzata |
| 15. Contratto di servizi o consulenza con personale presso il cliente | Appalto o prestazione professionale, non distacco, se si vende un risultato o un servizio autonomo | Deliverable, autonomia organizzativa, responsabilità sul risultato | Fornitore del servizio | Cliente-fornitore | IVA sul corrispettivo del servizio | Contratto denominato “consulenza” che nasconde una mera messa a disposizione di persone |
| 16. Distacco transnazionale | Invio temporaneo in Italia o all’estero nell’ambito di una prestazione transnazionale | Rapporto di lavoro autentico con datore estero, temporaneità e rispetto delle condizioni del Paese ospitante | Impresa ospitante per l’attività operativa, nei limiti del rapporto transnazionale | Imprese stabilite in Stati diversi | Territorialità IVA da valutare secondo le regole delle prestazioni internazionali; spesso reverse charge nei rapporti B2B | Distacco non autentico, impresa “letterbox”, mancata comunicazione preventiva o mancato rispetto delle condizioni italiane |
La disciplina ordinaria del distacco resta contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. n. 276_2003, mentre il regime sanzionatorio di somministrazione, appalto e distacco illeciti è stato significativamente irrigidito nel 2024. L’INL ha chiarito che le modifiche hanno reintrodotto sanzioni penali e aggravato le conseguenze delle condotte fraudolente.
La novità lavoristica più importante del 2026
Il nuovo distacco per salvaguardia occupazionale e continuità produttiva non sostituisce il distacco ordinario, ma introduce una fattispecie speciale, applicabile sperimentalmente fino al 31 dicembre 2029.
Può essere utilizzato anche senza l’interesse individuale del distaccante quando:
- vi è un preventivo accordo sindacale;
- non cambiano le mansioni del lavoratore;
- l’operazione è finalizzata a salvaguardare l’occupazione o la continuità produttiva;
- serve a conservare competenze professionali;
- evita o limita sospensioni, riduzioni di orario, ammortizzatori sociali o esuberi;
- la finalità è concreta e documentabile.
Può intervenire anche tra aziende di settori diversi o che applicano CCNL differenti.
La novità fiscale più importante dal 2025
L’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito dalla L. n. 166/2024 ha abrogato la precedente regola che escludeva da IVA il prestito o distacco effettuato a fronte del mero rimborso del costo.
Per le operazioni eseguite sulla base di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025:
il riaddebito è normalmente imponibile IVA anche quando coincide esattamente con il costo del personale e non contiene alcun margine.
La Circolare_IVA_distacco_di_personale n. 5 del 16 maggio 2025 chiarisce che l’ammontare del corrispettivo non incide sulla rilevanza IVA: è sufficiente il nesso diretto tra somma pagata e messa a disposizione del personale.
La Risposta a interpello n. 142_del 13 luglio 2026 estende espressamente il principio anche al comando di dipendenti di una società privata presso una struttura commissariale: retribuzioni e oneri rimborsati integralmente costituiscono corrispettivo imponibile IVA.
Schema di qualificazione pratica
| Nella realtà accade questo | Istituto normalmente corretto |
| Il dipendente lavora temporaneamente per un altro soggetto e questo gli impartisce direttive | Distacco |
| Manca l’interesse aziendale, ma si vuole evitare esubero, CIG o riduzione di orario | Distacco speciale 2026 con accordo sindacale |
| Più imprese della rete utilizzano stabilmente e congiuntamente il lavoratore | Codatorialità |
| Un’impresa della rete utilizza temporaneamente il dipendente di un’altra | Distacco in rete |
| Il cliente compra un risultato organizzato e non singole persone | Appalto o contratto di servizi |
| Il cliente vuole personale da dirigere senza che il fornitore abbia un proprio interesse al distacco | Somministrazione tramite agenzia autorizzata |
| Il dipendente viene inviato temporaneamente da o verso uno Stato estero | Distacco transnazionale |
| Viene emessa soltanto una nota di riaddebito tra società | Occorre individuare prima il rapporto lavoristico sottostante: il riaddebito da solo non legittima l’utilizzo del personale |
Conclusione
Le sei ipotesi iniziali si riducono essenzialmente a tre grandi categorie:
- distacco, ordinario, infragruppo, in rete, verso clienti, consorzi, joint venture o soggetti pubblici;
- fornitura professionale di personale, consentita attraverso la somministrazione autorizzata;
- fornitura di un servizio autonomamente organizzato, tramite appalto o contratto di servizi.
A queste si aggiungono le due fattispecie specifiche oggi imprescindibili: codatorialità nelle reti d’impresa e distacco speciale per salvaguardia occupazionale introdotto nel 2026. Il mero rimborso del costo non costituisce un istituto autonomo e, dal 2025, non esclude più l’IVA.