Il contratto di lavoro intermittente e’ il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo’ utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita’ di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con la tabella del Regio Decreto Legge 15/3/1923 n 692 *. 

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu’ di 55 anni.

Per chiarezza le aziende posso fare uso dei lavoratori intermittenti a chiamata:

A) per lo svolgimento di qualsiasi attività  se il lavoratore ha una età con meno di 24 anni o più di 55

B) senza limiti di età se: 

1. il lavoratore svolge una mansione prevista dal Regio decreto legge n. 692/1923

2. la mansione che il lavoratore svolge è individuata dal CCNL applicato in azienda o da accordi aziendali sottoscritti con le OOSS.

Per il resto casi non è possibile fare ricorso al lavoro intermittente.

Inoltre è importante ricordare che è fissato un limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre, ad eccezione, Secondo il Ministero del Lavoro, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro interessati dei seguenti casi:

  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività Ateco 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice Ateco corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicando i relativi contratti collettivi.