Pubblicato il 17 maggio il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato   dal ministro del Lavoro  e dalla  ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, con le  modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realta aziendali .

L’obbligo era stato previsto dal   Codice per le pari opportunita (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse  del PNRR (decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021).

Rapporto parità di genere:  chi è obbligato

Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro  è stato  previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti.

Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Il nuovo modello sarà disponibile a partire dal 23 giugno 2022 . Qui il facsimile allegato al decreto.

 Si ricorda che l’accesso richiede le credenziali SPID.

Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 va fatto  riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019 e la redazione va conclusa entro e non oltre il 30 settembre 2022 per il solo biennio 2020-2021.

Per il futuro è confermata invece  la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.

 Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parita  incaricata di redigere una resocnoto annuale della situazione nazionale

Rapporto parità di genere: cosa contiene

I dati che devono essere inseriti comprendono:

  • numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle  retribuzioni iniziali  l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
  • l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità,  dei bonus
  • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
  •  informazioni sui processi di selezione
  • le misure previste per la conciliazione vita lavoro

Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali  di parità  riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :

  • alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
  •  alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
  •  al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
  • al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  • all’ISTAT e al CNEL.