Con la Circolare INAIL n. 19 dell’8 maggio 2026, l’Istituto ha definito le nuove regole per la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori non ancora iscritti a ruolo, in attuazione dell’art. 23 della Legge n. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. L’INAIL ha richiamato la novità anche con il Comunicato INAIL dell’8 maggio 2026, evidenziando che la disciplina aggiorna i criteri di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni.

La novità principale è il superamento del precedente limite ordinario di 24 rate: per debiti fino a 500.000 euro il piano può arrivare a 36 rate mensili, mentre per importi superiori può essere concessa una dilazione fino a 60 rate. Il presupposto resta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore.

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti all’INAIL, compresi quelli derivanti da omissione o evasione contributiva, purché non siano già stati affidati all’Agente della riscossione. La domanda deve essere presentata online tramite il servizio “Istanza di rateazione” e deve comprendere tutti i debiti non iscritti a ruolo presenti alla data della richiesta.

Con la Nota INAIL 8 maggio 2026, n. 4090, l’Istituto ha inoltre comunicato l’aggiornamento del servizio telematico, precisando che la richiesta di rideterminazione dei piani già concessi nel periodo transitorio sarà disponibile per 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. L’accesso è consentito ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati tramite SPID, CNS o CIE.

Sul piano del DURC, la regolarità contributiva può permanere se la rateazione è concessa e regolarmente rispettata. Il piano si perfeziona con il pagamento della prima rata; il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento della rateazione, mentre il mancato pagamento di tre rate successive, anche non consecutive, determina la revoca del piano e l’iscrizione a ruolo del debito residuo.