Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, l’Italia ratifica ed esegue il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, intervenendo su due aspetti operativi di rilievo.
La prima modifica riguarda il rientro giornaliero al domicilio: viene chiarito che il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente nello Stato di residenza per motivi professionali fino a un massimo di 45 giorni all’anno, senza perdere lo status di frontaliere. Dal conteggio sono esclusi i giorni di ferie e di malattia. Si tratta di una precisazione che rende più flessibile la nozione di frontalierato rispetto alla disciplina originaria.
La seconda modifica, di maggiore impatto pratico, riguarda il telelavoro. Il Protocollo stabilisce che il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% dell’attività lavorativa annua in modalità di telelavoro dal proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di frontaliere. Le giornate di lavoro svolte in telelavoro entro tale limite sono considerate, ai fini fiscali, come giorni di lavoro svolti nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, mantenendo quindi il regime impositivo previsto dall’Accordo.
Le nuove disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2024, mentre l’entrata in vigore formale è subordinata allo scambio delle notifiche tra i due Stati, avvenuto con la ratifica completata nel gennaio 2026.
Se vuoi, nel prossimo passaggio posso:
- verificare gli effetti fiscali concreti per frontalieri “storici” e “nuovi”;
- oppure sintetizzare le modifiche in 3 punti chiave per datori di lavoro e consulenti.