Il lavoratore, anche fuori dall’orario di lavoro, è tenuto a comportarsi in modo coerente con i doveri di diligenza e fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c.. Se la condotta extralavorativa integra un reato o compromette la fiducia del datore di lavoro, può legittimare il recesso immediato per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.. La Cassazione ribadisce che non è la gravità astratta del reato a determinare la legittimità del licenziamento, ma l’effetto concreto sul rapporto fiduciario e sull’immagine aziendale.

Le due sfere — penale e disciplinare — restano autonome: una condanna non obbliga al licenziamento, e un’assoluzione non lo impedisce, se il comportamento resta incompatibile con i valori aziendali o mina l’affidabilità del dipendente. Ciò che conta è il disvalore sociale della condotta nel contesto dell’impresa.

La giurisprudenza recente offre esempi chiari. Nella sentenza n. 10612/2025 la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore coinvolto in un’associazione criminale per traffico di droga, poiché l’inserimento stabile in ambienti delinquenziali minava la fiducia del datore. Con la n. 24100/2025, invece, la Cassazione ha confermato il licenziamento di un operaio condannato per frasi offensive verso la polizia, ritenendo la condotta contraria ai valori dell’ordinamento e incompatibile con il lavoro di squadra. Al contrario, nella n. 22077/2023 è stato escluso il nesso tra maltrattamenti familiari e attività lavorativa: il lavoratore, privo di ruoli di rappresentanza o contatto con il pubblico, non aveva arrecato danno all’immagine aziendale.

La valutazione cambia, invece, quando il ruolo implica fiducia pubblica o contatto con utenti: nella n. 31866/2024 un conducente di autobus condannato per violenza sessuale e maltrattamenti è stato licenziato legittimamente perché la sua funzione richiedeva autocontrollo e rispetto della dignità altrui; stessa logica nella n. 8728/2024, che ha confermato il licenziamento di un autista scolastico condannato per procurato aborto, in quanto la condotta era incompatibile con un ruolo educativo e a contatto con minori.

Quando il datore è un ente pubblico, la soglia di tolleranza è ancora più rigorosa: l’integrità morale e la trasparenza, sancite dagli artt. 3 e 97 Cost., impongono affidabilità anche fuori servizio. Così la sentenza n. 32136/2024 ha confermato il licenziamento di un portalettere condannato per truffa e falso, poiché la condotta incideva sull’affidabilità del servizio pubblico postale.

Se il reato è stato commesso prima dell’assunzione, non si tratta di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2106 c.c., ma la condotta può comunque rendere incompatibile il rapporto. Tuttavia, come chiarito nelle sentenze n. 44581/2024 e 8899/2024, la condanna deve avere un riflesso concreto e attuale: fatti remoti o già giudicati che non incidono sull’attività non bastano a giustificare il recesso.

Sul piano procedurale, l’art. 7 della Legge 300/1970 impone che la contestazione sia tempestiva e dettagliata, e che il lavoratore possa difendersi. La giurisprudenza ha precisato che la tempestività decorre dal momento in cui il datore conosce i fatti in modo circostanziato, non dalla semplice notizia o da un’indiscrezione di stampa (Cass. n. 24100/2025; Corte d’Appello Cagliari n. 58/2025).

In sintesi, la perdita del rapporto fiduciario non dipende dalla gravità penale della condotta, ma dalla sua incidenza sull’affidabilità, sull’immagine e sull’etica del lavoratore in relazione al contesto aziendale. Il datore di lavoro deve valutare con prudenza, rispettare le garanzie procedurali e motivare in modo concreto la rottura del vincolo fiduciario, affidandosi sempre a consulenza legale e lavoristica per evitare contenziosi.

 

Riferimenti normativi
Cass. civ., Sez. lav., n. 10612/2025
Cass. civ., Sez. lav., n. 24100/2025
Cass. civ., Sez. lav., n. 22077/2023
Cass. civ., Sez. lav., n. 31866/2024
Cass. civ., Sez. lav., n. 8728/2024
Corte Appello Bari, Sez. lav., n. 1154/2022
Cass. civ., Sez. lav., n. 32136/2024
Cass. civ., Sez. lav., n. 44581/2024
Cass. civ., Sez. lav., n. 8899/2024
Corte Appello Cagliari, Sez. lav., n. 58/2025