L’Agenzia delle Entrate torna sui propri passi in materia di regime forfettario e limite dei ricavi. Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Amministrazione finanziaria rettifica la posizione espressa poche settimane prima, chiarendo che le somme percepite per errore e successivamente restituite non concorrono al calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per la permanenza nel regime agevolato.Si tratta di un chiarimento rilevante per professionisti e consulenti fiscali, anche perché modifica quanto affermato nella precedente risposta n. 26 del 2026, sulla quale si era già sviluppato il dibattito interpretativo.

Il precedente orientamento dell’Agenzia delle EntrateCome avevamo già evidenziato in un nostro precedente articolo pubblicato su GESP.it nella sezione News (“Uscita dal regime forfettario per compensi erroneamente percepiti”), la prima interpretazione dell’Agenzia delle Entrate era particolarmente rigorosa.Secondo quanto affermato nella risposta a interpello n. 26 del 2026, il superamento della soglia di 85.000 euro doveva essere verificato considerando tutti i compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta, anche quando si trattava di somme percepite per errore e successivamente restituite.In questa prospettiva, il principio di cassa che caratterizza il regime forfettario avrebbe comportato comunque la fuoriuscita dal regime nel periodo d’imposta successivo.

Il caso concreto
La questione nasce dalla situazione di una dottoressa di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario.
A causa di un errore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la professionista era stata inquadrata come pediatra, con conseguente erogazione di compensi più elevati rispetto a quelli effettivamente spettanti.
Questo errore aveva determinato il superamento della soglia dei 85.000 euro prevista dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, limite che consente l’accesso e la permanenza nel regime forfettario.
Accortasi dell’anomalia, la contribuente ha segnalato l’errore e nel 2025 ha provveduto alla restituzione integrale delle somme non dovute.

Il dietrofront del Fisco
Con la nuova risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione dopo una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti dalla contribuente.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini della verifica del limite dei ricavi occorre considerare solo i compensi effettivamente spettanti al contribuente e non quelli percepiti per errore del committente.
In presenza di un errore documentato e della restituzione delle somme non dovute, tali importi non devono essere computati nel limite dei 85.000 euro e non determinano quindi la fuoriuscita dal regime forfettario.In altre parole, il superamento della soglia dovuto esclusivamente a compensi indebitamente percepiti e poi restituiti non comporta la perdita del regime agevolato.

Le conseguenze operative
Il chiarimento dell’Agenzia ha effetti concreti anche sotto il profilo dichiarativo.
Se nel modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024) il contribuente ha indicato tra i componenti positivi del quadro LM anche le somme successivamente restituite, è possibile recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso attraverso due modalità alternative:

  • la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi;
  • la presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente.

Un orientamento più aderente alla realtà economica
La nuova posizione dell’Agenzia delle Entrate introduce un criterio sostanziale nella verifica della soglia del regime forfettario, valorizzando i compensi realmente spettanti al contribuente.
Il chiarimento evita che errori imputabili a terzi possano determinare conseguenze fiscali particolarmente penalizzanti, soprattutto quando il contribuente ha provveduto a restituire integralmente le somme indebitamente percepite e a documentare l’errore.