L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 228/E del 1° settembre 2025, ha chiarito un aspetto importante relativo all’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati.
Il caso analizzato
- Un lavoratore ha trasferito la residenza in Italia nell’aprile 2022 dopo sei anni all’estero.
- Ha lavorato come dipendente fino a settembre 2023, usufruendo del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati.
- Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024.
- Infine, da settembre 2024, si è trasferito nuovamente all’estero.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, le somme percepite a titolo di NASpI non possono beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati.
Di conseguenza:
- La NASpI è interamente imponibile;
- Non si applica la riduzione della base imponibile prevista dal regime impatriati;
- Il contribuente deve assoggettare a tassazione piena tutte le indennità di disoccupazione percepite.
Conclusioni
Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica solo ai redditi da lavoro derivanti da attività svolte in Italia e non si estende alle indennità di disoccupazione, come la NASpI.
Per chi percepisce tale trattamento, quindi, è necessario considerare la tassazione ordinaria sull’intero importo.