La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza, n.4229 del  3 marzo 2016 ha definito che, in riferimento al lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido scritto sulla lettera di assunzione, non comporta l’automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno, a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part-time, sia pure senza specificazione dell’orario rigido.