La vicenda nasce dal ricorso di un lavoratore, socio di cooperativa, che ha contestato l’adeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL Servizi Fiduciari, ritenendola non conforme all’art. 36 Cost., chiedendo l’applicazione del CCNL Proprietari di fabbricati.
Il Tribunale gli ha dato ragione, riconoscendo differenze retributive sulla base di un diverso contratto collettivo.
La società ha impugnato la decisione, ma la Corte d’Appello di Milano n. 923/2025 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
La decisione si concentra su tre punti centrali ormai consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità.

Sul tema della prescrizione, il giudice di primo grado aveva ritenuto che il termine non decorresse durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla cessazione.
La Corte d’Appello conferma questa impostazione, richiamando l’orientamento della Cassazione: anche per i soci lavoratori sussiste una condizione di incertezza tale da sospendere la prescrizione in costanza di rapporto.
Di conseguenza, il lavoratore può far valere integralmente i crediti retributivi anche per periodi risalenti, con un effetto rafforzativo della tutela.

In merito alla retribuzione costituzionalmente adeguata, il Tribunale aveva valutato l’inadeguatezza del CCNL applicato confrontandolo con altri contratti di settori affini.
La Corte d’Appello conferma che il giudizio ex art. 36 Cost. non può limitarsi al solo CCNL applicato, ma richiede un confronto con il mercato.
Nel caso concreto, lo scostamento retributivo medio del 14% è stato ritenuto significativo e sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza del contratto.
Viene inoltre chiarito che non rilevano elementi come TFR o welfare, ma solo la retribuzione effettiva.

Quanto alla scelta del CCNL parametro, il giudice di primo grado aveva individuato il CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1) come riferimento alternativo.
La Corte d’Appello conferma la correttezza di questa scelta, respingendo le contestazioni della società.
Ribadisce che il contratto comparativo non deve essere identico, ma solo affine per settore e mansioni.
Nel caso specifico, la coerenza è rafforzata sia dalle attività svolte sia dal fatto che quel CCNL era stato già applicato in passato dalla stessa cooperativa.