E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020 il decreto legge correttivo della legge di bilancio 2021 in materia di riduzione del cuneo fiscale.

Si tratta in particolare della ulteriore detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente tra i 28mila e i 40mila euro  con importo variabile (minore all’aumentare del reddito) in vigore dal  1° gennaio 2021.C’e stata qualche polemica in merito per le critiche dell’opposizione sull’errore nel testo della legge che aveva addirittura messo in pericolo l’approvazione  della legge nei tempi previsti.

La norma dell’ articolo 1, comma 8, della legge 178 2020 infatti  per un  errore materiale non citava  la  proroga, anche per il 2021,  dello sconto sul cuneo fiscale  che era stata introdotta a luglio 2020. E’ stata  quindi sostituita dalla nuova formulazione contenuta nel  Dl 182/2020.

La detrazione ulteriore per i redditi fra 28mila e 40mila euro comunque  non entra a regime, cioè non diventa stabile  in quanto, come specifica il comma 8 si è in attesa di una revisione complessiva del sistema di imposizione fiscale  per cui la normativa dovrebbe cambiare nuovamente nel 2022.

Si ricorda  in proposito che il taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente  iniziato con il Bonus Renzi da 80 euro del 2016,  e confermato attualmente, per tutto il 2021,  prevede  quindi:

  1. il trattamento integrativo  (ex “bonus Renzi”) elevato a 100 euro per il redditi fino a 28mila euro (già stabilizzato dal DL 3/2020) e
  2. la detrazione fiscale (calcolata come descritto sopra),    che produce un innalzamento del netto in busta paga  di importo pari a 100 euro per i redditi a partire dai 28mila euro a calare fino a zero per redditi pari a 40 mila euro.(possono esserci lievi differenze  sulla base delle specifiche previsioni dei contratti collettivi di riferimento)