Con la Risposta n. 270/E del 23 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, si afferma che il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore autonomo – pur se concordato e determinato secondo parametri oggettivi – concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte se non è corredato da un’analisi documentale sufficiente.
L’Agenzia sottolinea che è imprescindibile la separazione contabile tra compensi e rimborsi spese e che il professionista deve indicare in fattura le spese separate rispetto ai compensi. Deve inoltre poter dimostrare che tali spese siano state effettivamente sostenute nell’esecuzione dell’incarico, con documentazione puntuale e riferibile all’attività professionale.
Solo quando sono rispettati tali requisiti la quota rimborso potrà essere esclusa dalla base imponibile del reddito professionale; in loro assenza l’importo è imponibile ai fini del reddito di lavoro autonomo e soggetto alla relativa ritenuta.

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