l rinnovo del CCNL alimentari panificatori sarà applicabile a bar e ristoranti.

Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, nonché ai dipendenti delle imprese della Panificazione. Con l’accordo di rinnovo è stato previsto che la sfera di applicabilità dello stesso è stata estesa anche alle imprese che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione, vale a dire i pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, ecc., a tal proposito sono state inserite nella classificazione del personale le figure professionali specifiche.
Per quanto concerne il Mercato del lavoro si segnalano le seguenti novità: l’aumento a 280 ore del limite annuo al ricorso al lavoro straordinario; la definizione di una specifica tipologia di contratto di lavoro a termine per il reinserimento al lavoro destinato ad alcune categorie di lavoratori, che prevede l’erogazione di un salario d’ingresso attraverso il sistema del cd. sottoinquadramento; l’ampliamento della possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato fino al 50% del personale in forza; estensione della disciplina della trasferta anche al Settore Panificazione; adeguamento della normativa contrattuale dell’apprendistato e del part-time alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2015.
Con l’accordo è stato definito una aumento salariale a regime pari a 55 euro per il Livello 3° Settore Alimentazione (artigianato) che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 19 euro dal 1° dicembre 2018. Mentre per il Livello A2 Settore Panificazione (artigianato e pmi fino a 249 dipendenti) l’aumento per il livello A2 è pari a 53 euro che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 17 euro dal 1° dicembre 2018.
Per le imprese non artigiane del Settore Alimentare  (ivi incluse le predette attività di somministrazione e ristorazione) è stato concordato un incremento pari a 80 euro al parametro 137 che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 20 euro dal 1° marzo 2017, 20 euro dal 1° gennaio 2018, 20 dal 1° giugno 2018, 20 euro dal 1° dicembre 2018.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2016/28-2-2017, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario a titolo di “Una tantum” pari ad euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” – relativo a tutte le imprese di cui alla sfera di applicazione – verrà erogato, secondo le regole definite dall’accordo stesso, in due soluzioni: la prima pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2017, la seconda pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2018.