Firmato il 10 luglio 2025 l’accordo di aggiornamento del CCNL energia e petrolio da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil con Confindustria Energia, in seguito allo scioglimento della riserva del 29 maggio 2025 sull’ipotesi di accordo del 16 aprile 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2025 e validità fino al 31 dicembre 2027; l’accordo riguarda i lavoratori del settore energia e petrolifero, includendo ora anche attività su biocarburanti, low carbon, CO₂, rinnovabili e blue power; ridefiniti i minimi tabellari con aumenti da gennaio 2025 a luglio 2027 e meccanismo di revisione legato allo scostamento inflattivo, con trasferimento di € 10 dai minimi all’E.d.r. a partire da luglio 2025; confermata l’indennità ricerche petrolifere per condizioni logistiche/turnazioni specifiche; l’E.d.r. ex turni spetta dopo 15 anni di turni, calcolata sulla media degli ultimi 3 anni; ridotto l’orario annuo per turnisti H24 e H16; in caso di reperibilità con intervento si consente il riposo frazionato con compensativi; dal 2025 riconosciuti permessi retribuiti il 24 e 31 dicembre, eventuali prestazioni retribuite come straordinario feriale; dal gennaio 2026, chi ha oltre 5 anni di anzianità e azzera le ferie residue entro il 31 marzo accede in anticipo al nuovo scaglione ferie previsto oltre i 10 anni; per trasfertesi applica l’orario del sito di destinazione, mentre in caso di trasferimento volontario il lavoratore ha diritto al rimborso spese secondo accordi aziendali; le assenze per patologie oncologiche o degenerative non rientrano nel periodo di comporto; il congedo matrimoniale va fruito entro 3 mesi se non utilizzabile nell’evento; ore di diritto allo studiofruibili anche per corsi regolari scolastici e professionali; da gennaio 2026 aumentato il contributo FASIE per la copertura sanitaria; confermata nel 2025 l’assicurazione per morte e invalidità, dal 2026 reintegrata nel FASIE; nell’apprendistato professionalizzante la retribuzione comprende minimo, CREA ed E.d.r., il periodo si proroga in caso di assenze involontarie; per il lavoro a termine istituita commissione bilaterale per definire le condizioni previste all’art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, con definizione di causali, durata massima e attività stagionali come da CCNL, possibile ulteriore contratto a termine su richiesta all’ITL secondo normativa vigente, periodo di prova soggetto a norme vigenti; introdotto il telelavoro estero, lo smart working aziendale potrà includere supporto a genitori e caregiver; aumentate le ore disponibili per i RLSA e le RSU per ambiente e sicurezza.