Il 26 maggio 2026 Federterziario, Federterziario Turismo e la Federazione Nazionale UGL Terziario, con l’assistenza tecnica di ANCL, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione Federterziario 2026-2029.
Il contratto riguarda i dipendenti delle aziende del settore turismo, dei pubblici esercizi e della ristorazione e si colloca nel nuovo periodo di vigenza contrattuale 2026-2029, con interventi sia sulla parte economica sia su alcuni istituti normativi di particolare rilievo per la gestione del rapporto di lavoro.
Una delle principali novità riguarda i minimi tabellari. Il rinnovo prevede nuovi valori di paga base conglobata con decorrenze differenziate dal 1° maggio 2026, dal 1° maggio 2027 e dal 1° febbraio 2028. Le tabelle contrattuali distinguono, tra l’altro, le aziende ordinarie, le aziende minori e le imprese di viaggio e turismo, con importi specifici per ciascun livello di inquadramento.
Viene inoltre aggiornata la disciplina del periodo di prova. La durata deve risultare dalla lettera di assunzione e viene espressa in giornate di effettiva prestazione lavorativa. Il contratto prevede 180 giorni per i Quadri A e B, 140 giorni per il 1° livello, 70 giorni per il 2° livello, 40 giorni per il 3° livello, 25 giorni per il 4° e 5° livello, 20 giorni per il 6° Super e 15 giorni per il 6° livello. Resta fermo il limite massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge n. 604/1966.
Sul fronte delle trasferte, il rinnovo conferma il diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo criteri e limiti definiti anche dalla contrattazione aziendale di secondo livello, e aggiorna gli importi della diaria giornaliera. Al lavoratore inviato fuori sede spettano 20 euro per le trasferte nazionali, 30 euro per le trasferte in Paesi dell’Unione europea e 40 euro per le trasferte in Paesi extra UE. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione di secondo livello o da accordi aziendali.
Particolare attenzione è dedicata ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche. In attuazione della Legge 18 luglio 2025, n. 106, il CCNL riconosce, dal 1° gennaio 2026, ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite mediche, esami strumentali, terapie o trattamenti sanitari ai lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il diritto è riconosciuto anche, nei casi previsti dalla legge, ai genitori di figli minori che si trovino nelle medesime condizioni.
Questi permessi sono aggiuntivi rispetto alle ore già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo. La gestione operativa deve essere tenuta distinta dalla malattia ordinaria, anche alla luce delle istruzioni fornite dall’INPS con la Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, che disciplina le modalità di fruizione dei permessi dell’articolo 2 della Legge n. 106/2025 e le relative indicazioni per il flusso UniEmens.
Il rinnovo recepisce anche la tutela del congedo non retribuito per gravi patologie. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti possono fruire di un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro. L’accesso al congedo presuppone l’esaurimento delle altre assenze giustificate spettanti al lavoratore. Durante tale periodo non maturano anzianità di servizio né contribuzione ordinaria, salvi i casi di riscatto volontario previsti dalla disciplina normativa.
Un ulteriore intervento riguarda l’assistenza sanitaria integrativa. Il contratto conferma l’iscrizione al Fondo PreviLavoro Italia per i lavoratori rientranti nella sfera di applicazione contrattuale e stabilisce una contribuzione annua pari a 129 euro a carico del datore di lavoro. In caso di omesso versamento, l’azienda deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 25 euro lordi per 13 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
Nel complesso, il rinnovo rafforza la parte economica attraverso l’aggiornamento dei minimi tabellari e interviene su istituti gestionali di immediato impatto per aziende e consulenti: periodo di prova, trasferte, sanità integrativa e assenze collegate a patologie gravi. Per la corretta applicazione del contratto sarà quindi necessario coordinare le nuove previsioni contrattuali con la normativa vigente, con particolare attenzione alla gestione documentale, alla configurazione delle causali presenze e alla distinzione tra malattia ordinaria, congedo non retribuito e permessi aggiuntivi introdotti dalla Legge n. 106/2025.