Il 4 giugno 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo dell’AEC (Accordo Economico Collettivo) per agenti e rappresentanti di commercio del settore commerciale. L’intesa è stata raggiunta tra le associazioni datoriali CONFCOMMERCIO, Confcooperative – settore commercio, Confesercenti e le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, UGL, FNAARC, USARCI e FIARC Confesercenti.

Ambito dell’accordo
Il rinnovo contrattuale disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale applicabili all’intero comparto del commercio.

Trattamento economico

  • Pagamento delle provvigioni: l’agente ha diritto a ricevere le provvigioni maturate fino a sei mesi dopo la cessazione del rapporto.
  • Compensi extra provvigionali: tali somme sono computate per il calcolo degli istituti contrattuali.
  • Anticipi per urgenze: gli anticipi sulle provvigioni legati ad affari urgenti vengono liquidati con un importo maggiorato.

Clausola di non concorrenza

  • L’indennizzo spettante è calcolato sulla media delle provvigioni e dei compensi accessori percepiti negli anni precedenti, escludendo gli anticipi.
  • L’indennità prevista dall’art. 1751-bis del Codice Civile si somma agli altri compensi di fine rapporto.

Modifiche territoriali

  • Eventuali variazioni che incidono negativamente sulle condizioni economiche non hanno effetto nei primi 12 mesi di rapporto.
  • Le modifiche vengono classificate in tre livelli (lievi, medie, rilevanti) e devono essere comunicate per iscritto. L’agente può rifiutarle, con tale rifiuto che equivale a una comunicazione di recesso anticipato. In tal caso, spetta un’indennità sostitutiva.

Recesso e preavviso

  • La risoluzione del contratto deve essere comunicata per iscritto. Le tempistiche variano a seconda che si tratti di agenti monomandatari o plurimandatari.
  • Se non viene rispettato il periodo di preavviso, l’agente ha diritto a un risarcimento economico commisurato alle provvigioni e agli altri compensi maturati.

Indennità di fine rapporto
A partire dal 1° gennaio 2026:

  • L’indennità di cessazione si calcola sulle provvigioni percepite e comprende quote aggiuntive proporzionate su scaglioni progressivi.
  • Per chi opera in esclusiva, i limiti dell’indennità vengono raddoppiati.
  • L’indennità suppletiva di clientela include anche i compensi extra indicati nel nuovo AEC.
  • In caso di dimissioni per invalidità, pensionamento, morte o causa imputabile al preponente, l’agente conserva il diritto a ricevere l’indennità.
  • L’indennità meritocratica è riconosciuta anche in caso di pensione o decesso, fino al massimo previsto dalla legge, al netto di quanto già maturato a titolo di FIRR o indennità di clientela.

Contratti a termini

  • I contratti a tempo determinato seguono le stesse regole dei contratti a tempo indeterminato, fatta eccezione per il preavviso.
  • Se il rapporto continua dopo la scadenza senza nuova pattuizione scritta, il contratto si considera a tempo indeterminato.
  • Le indennità di fine rapporto sono calcolate su tutti gli emolumenti corrisposti all’agente

Durata del nuovo accordo
Il nuovo AEC entra in vigore il 1° luglio 2025 e resterà valido fino al 30 giugno 2029