Fermo restando chiaramente che

  1. Gli aumenti e le una tantum previste dal protocollo straordinario di settore 12.12.23 NON SONO ASSORBIBILI ne dai superminimi ne dai nuovi aumenti
  2. Le due tranche dell’UNA TANTUM dell’ipotesi di accordo del 22.3.24 sono chiaramente assorbibili dai superminimi concessi ai lavoratori dopo il 1.1.22 e che siano specificatamente indicata la loro assorbibilità per aumenti contrattuali e NON SIANO di merito
  3. Discorso un po’ diverso per gli aumenti contrattuali previsti dal protocollo d’intesa del 22.3.24 e 28.3.24 ovvero sono assorbibili sempre dai superminimi concessi dal 1.1.22 e che siano specificatamente indicata la loro assorbibilità per aumenti contrattuali e NON SIANO di merito, ma la loro assorbibilità è tratta dall’art. 126 del CCNL del commercio

Per riepilogare ed essere più chiaro facendo riferimento al 4 livello avremo:

01.01.23  – 200,00 – NON assorbibile – UNA TNATUM  – Prot. Straordinario di settore 12.12.23

31.03.23  – 150,00 – NON assorbibile – UNA TANTUM –  Prot. Straordinario di settore 12.12.23

01.04.24 – 30,00 –  NON assorbibile –  Aumento paga tabellare – Prot. Straordinario di settore 12.12.23

1.4.24 – 70,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.7.24 – 175,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – UNA TANTUM –  Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.3.25 – 30,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.7.25 – 175,00 -ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – UNA TANTUM –  Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.25 – 25,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.26 – 35,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 –  aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

1.11.27 – 40,00 – ASSORBIBILE da superminimi concessi per futuri aumenti contrattuali dal 1.1.22 – aumento paga tabellare  – Ipotesi di accordo 22.3.24 e Acc. Inergativo 28.3.24

Testo da inserire nei futuri  contratto di assunzione affinché il superminimo si assorbibile da futuri aumenti contrattuali accordo CCNL 22.3.24 e 28.3.24

Siamo lieti di comunicarLe che, codesta Società, ha deciso di concederLe un aumento retributivo ad personam (superminimo assorbibile) di € _____ mensili lordi, da corrispondersi per tutte le mensilità, comprese quelle aggiuntive.

Dal __________, pertanto, la Sua retribuzione lorda mensile sarà così costituita:_________________ €

Superminimo assorbibile   __________________ €

Totale: _________________ €

Il suddetto superminimo individuale, che costituisce elemento di un trattamento economico complessivamente più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio), applicato al rapporto in essere, sarà assorbito, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi, di cui costituisce anticipazione:

• previsti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;

• derivanti dal Suo inquadramento in categorie professionali contrattuali superiori a quella da Lei oggi posseduta;

• comunque, spettanti a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la causa.

Il mancato assorbimento, totale o anche solo parziale, del superminimo assorbibile individuale nei prossimi incrementi retributivi sopra citati o in quelli successivi, e, comunque in qualcuno degli elementi retributivi sopra citati, non costituisce rinuncia da parte nostra ad effettuare l’assorbimento, mantenendo piena validità quanto qui previsto.

La preghiamo di sottoscrivere la presente lettera in segno di ricevuta ed accettazione di quanto in essa contenuto