Il 5 giugno 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo. Tale intesa è stata raggiunta da Fipe, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi (con il supporto di Confcommercio), insieme alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Successivamente, in data 26 giugno 2024, le Parti hanno sottoscritto un accordo integrativo che definisce le tabelle retributive applicabili in base al nuovo contratto.

Ristorazione collettiva: slittano gli aumenti retributivi
Con gli accordi del 5 e 26 giugno 2024, è stato stabilito il posticipo della decorrenza di due tranche di aumenti salariali per le aziende del settore della ristorazione collettiva:

  • Gli aumenti previsti per giugno 2025 saranno erogati a partire da settembre 2025;
  • Gli aumenti previsti per giugno 2026 decorreranno da settembre 2026.

Ambito di applicazione
Il nuovo CCNL si applica al comparto dei pubblici esercizi, comprese le aziende che operano nella preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande, incluso il servizio di banqueting.

Incrementi retributivi: minimi tabellari aggiornati
L’accordo prevede incrementi dei minimi tabellari, differenziati per livello professionale e articolati su più scadenze. Le tabelle retributive sono distinte per le seguenti aree:

  • Pubblici esercizi
  • Pubblici esercizi minori
  • Stabilimenti balneari
  • Gaming hall

Per la ristorazione collettiva, come già indicato, gli aumenti avranno decorrenza posticipata rispetto alle date previste per gli altri comparti.

Premio di risultato: nuovi criteri
Vengono introdotti nuovi criteri per il premio di risultato, il quale:

  • Non incide sul calcolo di istituti legali o contrattuali, incluso il TFR;
  • Può essere assorbito da trattamenti economici individuali o collettivi già in essere;
  • Qualora non si raggiunga un’intesa entro una data prestabilita, l’azienda sarà tenuta ad erogare, con la retribuzione di novembre 2027, gli importi stabiliti nell’accordo in base al livello del lavoratore.

Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° gennaio 2027, il contributo a carico del datore di lavoro per l’assistenza integrativa sarà aumentato.
In particolare, per i Quadri, il contributo annuale alla Cassa Qu.As subirà due incrementi distinti.

Tutela della genitorialità
L’accordo specifica che i periodi di:

  • maternità e paternità obbligatoria e facoltativa,
  • congedi parentali,

sono validi ai fini della maturazione di:

  • ferie,
  • permessi per riduzione orario,
  • tredicesima mensilità.

Inoltre, tali periodi saranno considerati anche per il calcolo della quattordicesima, con decorrenza da una data che sarà successivamente definita. I congedi parentali saranno inclusi nel calcolo della quattordicesima in una seconda fase.

Congedi per violenza di genere
Le lavoratrici che avviano un percorso di protezione in caso di violenza di genere hanno diritto a:

  • un congedo retribuito, fruibile su base oraria o giornaliera, fino a una durata massima predefinita;
  • un periodo di aspettativa retribuita, su richiesta, con indennità calcolata sulla retribuzione;
  • la possibilità di richiedere la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (e viceversa) o di presentare domanda di trasferimento.

Durata del contratto
L’ipotesi di accordo ha decorrenza dal 1° giugno 2024 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027