Il Ministero del Lavoro, con il Decreto direttoriale n. 85 del 20 giugno 2025, ha disposto la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per danno biologico, a decorrere dal 1° luglio 2025, applicando un coefficiente di 1,008, che corrisponde a un aumento dello 0,8 %.
Il provvedimento recepisce la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 43 del 26 marzo 2025, adottata in applicazione della normativa vigente, ed è basato sulla variazione dell’Indice ISTAT FOI, che misura i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: indice passato da 118,7 nel 2023 a 119,7 nel 2024.
L’adeguamento si applica sia alle prestazioni in capitale (per menomazioni comprese tra il 6 % e il 15 %) sia alle rendite periodiche relative alla quota di danno biologico (per menomazioni superiori al 15 %).
Il meccanismo di rivalutazione automatica è stato introdotto dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 303, con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno, sulla base dell’indice FOI certificato da ISTAT.
Il provvedimento riguarda tutti i lavoratori assicurati INAIL, inclusi i settori industriale, agricolo, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i lavoratori autonomi esercenti professioni sanitarie, per le malattie professionali coperte da assicurazione.
Il risultato è che dal 1° luglio 2025 le indennità già in pagamento — sia in forma di capitale che di rendita — vengono automaticamente adeguate dello 0,8 %, senza necessità di istanze da parte degli aventi diritto, mantenendo così il potere d’acquisto delle prestazioni infortunistiche e di malattia professionale.