Il 16 dicembre 2024, i datori di lavoro sono tenuti al calcolo e al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto; il datore di lavoro (DL) deve determinare l’ammontare dell’importo dovuto, optando tra il calcolo con il metodo storico o il metodo presunto.
Il calcolo per determinare l’importo è il seguente: il valore del TFR al 31.12, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un percentuale del 1,5% in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente; in caso di cessazione in corso d’anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.
Una volta effettuata la rivalutazione (alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto d’imposta deve calcolare l’imposta sostitutiva del 17%.
La rivalutazione del TFR, infatti, è imponibile fiscalmente
Tale imposta è decremento del fondo TFR.
I sostituti d’imposta, nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, devono versare un acconto dell’imposta sostitutiva, calcolato:
– sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno, entro il 16 dicembre di ogni anno;
– in alternativa l’acconto può essere determinato presuntivamente, con riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere per ciascun anno la modalità di calcolo dell’acconto che ritiene più conveniente.