Unionalimentari e Confapi con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto in data 28 maggio 2025l’accordo di rinnovo del CCNL. In data 6 giugno 2025 le Parti hanno sottoscritto il successivo verbale di rettifica.
Ambito di applicazione
L’estensione contrattuale include le aziende operanti nella IV e V gamma.

Durata del lavoro
L’impegno settimanale non può superare le 48 ore, considerando anche le straordinarie.
Il calcolo medio avviene su 6 mesi per le realtà con meno di 100 dipendenti e su 4 mesi per quelle con un numero superiore.
La flessibilità, inizialmente sperimentale, diventa una norma stabile.

Riduzione annua
Dal 1° gennaio 2028, la diminuzione delle ore annue per i giornalieri e i turnisti 2×5 e 2×6 sarà di 80, mentre per i 3×6 e 3×5 varierà tra 96 e 104.
Per i turnisti 3×7, il valore sarà di 100 nel 2027 e 108nel 2028.

Malattia
Per chi ha una certificazione di disabilità, il periodo di conservazione del posto aumenta di 90 giorni, senza effetti sulla retribuzione né sull’anzianità.

Diritto allo studio
Dal 1° settembre 2026, chi ha un contratto stabile potrà usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore triennali per la formazione.

Permessi
I giorni concessi per lutto o grave infermità salgono a 4 annui, mentre per l’inserimento scolastico dei figli sono previsti 8 ore frazionabili.
Per la malattia, i genitori possono assentarsi fino a 10 giorni all’anno, di cui uno retribuito.

Contratti a termine
Le assunzioni temporanee possono superare i 12 mesi fino a 24, se giustificate da progetti speciali, innovazioni, picchi produttivi, nuovi prodotti, manutenzioni straordinarie o sostituzioni.
È previsto un affiancamento fino a 90 giorni tra il lavoratore uscente e il sostituto.

Somministrazione
Il numero massimo di contratti a termine o somministrati non può superare il 25% del personale stabile per ogni unità.
Questo limite sarà applicato dal 1° giugno 2026, mentre quelli attivi fino al 31 maggio 2026seguiranno la loro scadenza naturale.

Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2027, le aziende dovranno versare un contributo previdenziale pari all’1,5% della retribuzione utile per il TFR, destinato al fondo pensione.
Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 31 ottobre 2028.