La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, ha modificato in modo significativo l’interpretazione dell’articolo 19, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), riconoscendo che le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) possono essere costituite anche dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche se non hanno firmato il contratto collettivo applicato nell’azienda o non hanno partecipato alle trattative.
In origine, la norma prevedeva che il diritto di costituire RSA spettasse solo alle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto o partecipato alla stipula del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda. Questo limite, nel tempo, ha creato situazioni discriminatorie: bastava che un datore di lavoro escludesse un sindacato dalle trattative per impedirgli poi di costituire una rappresentanza interna, riducendo di fatto il pluralismo sindacale garantito dagli articoli 3 e 39 della Costituzione.
Il caso concreto nasce da una vertenza presso il Tribunale di Modena, dove un’azienda aveva negato a un sindacato non firmatario del contratto il diritto di costituire una RSA. Il giudice, ritenendo possibile una violazione del principio di uguaglianza, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche ai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
La Corte ha chiarito che non si tratta di eliminare del tutto i criteri di selezione, ma di estendere il diritto anche a quei sindacati che, pur non firmatari, dimostrano una reale forza rappresentativa sul piano nazionale. In altre parole, non tutti i sindacati potranno costituire RSA, ma anche chi è riconosciuto tra i più rappresentativi a livello generale avrà pieno diritto di esercitare le prerogative sindacali in azienda.
La decisione rappresenta una svolta importante per la libertà e il pluralismo sindacale: evita che le imprese possano scegliere con chi trattare escludendo organizzazioni scomode o più indipendenti, e garantisce ai lavoratori una rappresentanza più ampia e coerente con la reale composizione sindacale del Paese. Tuttavia, la Corte ha definito questa soluzione come “interinale”, sollecitando il Legislatore a intervenire con una riforma organica dello Statuto dei Lavoratori che aggiorni i criteri di rappresentatività alla realtà attuale delle relazioni industriali.
In sostanza, dopo questa sentenza, le aziende dovranno riconoscere il diritto di costituire RSA non solo ai sindacati firmatari del contratto applicato, ma anche a quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in attesa che una legge chiarisca in modo definitivo le regole sulla rappresentanza.