Con la Sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 19, comma 1, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non consente ai lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, nel corso di un procedimento per comportamento antisindacale. Un’associazione di lavoratori, esclusa dal diritto di costituire la RSA perché non firmataria del contratto collettivo applicato né partecipante alle trattative, aveva denunciato la violazione della libertà e del pluralismo sindacale.

La Corte ha respinto l’ipotesi di eliminare del tutto i requisiti per la costituzione delle RSA, confermando l’orientamento della precedente Sentenza n. 231/2013, secondo cui la partecipazione alla contrattazione collettiva resta criterio valido di legittimazione. Tuttavia, ha riconosciuto che un’applicazione rigida di tale criterio può violare i principi di ragionevolezza e pluralismo sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione italiana, consentendo in concreto di escludere sindacati effettivamente rappresentativi.

Per colmare questo vuoto di tutela, la Consulta ha ammesso la costituzione di RSA anche all’interno delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, figura ormai centrale nelle recenti discipline delle relazioni industriali.

La decisione ha carattere interinale: la Corte invita il legislatore a intervenire con una riforma organica dello Statuto dei lavoratori, fondata sull’effettiva rappresentatività in azienda come criterio di accesso ai diritti sindacali.