Con la sentenza 20/01/2026 n. 1161, la Cassazione ha chiarito i presupposti del licenziamento per scarso rendimento nel settore autoferrotranvieri, confermando che il recesso è legittimo solo quando la riduzione della performance sia riconducibile a un comportamento colposo del lavoratore.
Nel caso esaminato, una dipendente di una società di trasporto pubblico era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo, sulla base dell’art. 27, lett. d), dell’allegato A al R.D. n. 148/1931, per scarso rendimento legato a ripetuti episodi di micro-assenteismo. La Corte d’Appello aveva ritenuto provata, anche tramite presunzioni, la simulazione di numerose malattie di breve durata, spesso collocate strategicamente vicino a riposi o ferie, oltre a un rendimento inferiore rispetto ai colleghi.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che lo scarso rendimento richiede due elementi: un dato oggettivo di prestazione sotto la media e, soprattutto, l’imputabilità soggettiva della condotta. Le diminuzioni dovute a malattia reale non possono fondare un licenziamento disciplinare, ma l’assenza simulata perde neutralità e diventa comportamento colpevole, idoneo a giustificare il recesso.
La decisione conferma inoltre che serie sistematiche di assenze brevi possono costituire un quadro indiziario serio e coerente, purché valutato complessivamente e non in modo meramente statistico.
Sentenza: Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2026, n. 1161.