Una postazione con monitor può rientrare nella disciplina sui videoterminali anche se si trova in una stazione, in una sala di controllo o in un ambiente diverso dal classico ufficio. Conta l’attività svolta: se una persona usa lo schermo con regolarità per almeno 20 ore alla settimana, al netto delle interruzioni previste dalla legge, il datore di lavoro deve verificare l’applicazione delle tutele del D.Lgs. 81/2008.
È il criterio indicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza con l’Interpello n. 3/2026, approvato il 24 settembre. La richiesta riguardava gli agenti di stazione della metropolitana di Napoli, ma la risposta offre un’indicazione utile anche alle aziende che impiegano addetti in portinerie, centrali operative, postazioni di sorveglianza e altri luoghi di presidio.
La mansione non decide da sola
Per capire se si applica il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 non basta guardare al nome del ruolo o alla descrizione contrattuale delle mansioni. Occorre osservare come si svolge concretamente il lavoro e per quanto tempo viene utilizzato il videoterminale.
L’articolo 173 considera videoterminalista chi usa abitualmente o in modo sistematico un’attrezzatura munita di schermo per almeno venti ore settimanali, detratte le interruzioni disciplinate dall’articolo 175. La definizione di videoterminale comprende schermi alfanumerici o grafici, qualunque sia il procedimento di visualizzazione.
La Commissione precisa che non cambia l’esito né il contenuto del lavoro svolto né ciò che compare sul monitor. Se ricorrono frequenza e soglia oraria, le tutele vanno considerate anche per chi utilizza lo schermo come parte di una mansione operativa o di presidio.
Dalla verifica delle ore alle misure di prevenzione
La prima attività pratica per l’azienda è ricostruire l’utilizzo effettivo dei monitor: turni, compiti, durata delle attività davanti allo schermo e interruzioni. Questa analisi consente di aggiornare la valutazione dei rischi e di individuare le misure applicabili.
Il Titolo VII del decreto disciplina, tra l’altro, l’organizzazione delle pause e del lavoro, la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e l’informazione e formazione dei lavoratori. L’articolo 175 prevede interruzioni mediante pause o cambiamento di attività; le modalità vanno definite secondo la normativa e gli eventuali accordi applicabili.
I locali di presidio vanno valutati come luoghi di lavoro
L’interpello affronta anche le caratteristiche degli spazi in cui si trovano le postazioni di controllo. Una postazione non è esclusa dalle regole sui luoghi di lavoro solo perché collocata in un mezzanino o in un’area tecnica: se è destinata a ospitare il lavoro o è accessibile al dipendente durante l’attività, occorre verificare i requisiti del Titolo II e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
La verifica riguarda le condizioni del locale, tra cui altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Per l’altezza non esiste un’unica misura da applicare indistintamente a ogni ambiente: l’Allegato IV richiama, per uffici e locali di aziende commerciali, i limiti della normativa urbanistica vigente e contempla specifiche possibilità di deroga in presenza di necessità tecniche aziendali, con l’intervento dell’organo di vigilanza e l’eventuale adozione di misure di ventilazione.
Le verifiche da mettere in agenda
| Ambito | Verifica aziendale |
| Utilizzo dello schermo | Ricostruire se l’uso è abituale o sistematico e raggiunge 20 ore settimanali |
| Interruzioni | Considerare le interruzioni previste dall’art. 175 nel conteggio |
| Salute e sicurezza | Aggiornare la valutazione dei rischi e applicare le misure del Titolo VII pertinenti |
| Postazioni di controllo | Verificare se gli spazi utilizzati rientrano nella nozione di luogo di lavoro |
| Requisiti dei locali | Controllare le condizioni indicate dal Titolo II e dall’Allegato IV, tenendo conto della destinazione dei locali |
Riferimenti: artt. 12, 62, 63, 173–177 e Allegato IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Interpello del Ministero del Lavoro n. 3/2026, seduta del 24 settembre 2026.