Un passaggio particolarmente delicato riguarda l’inserimento, nell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, dell’obbligo di programmare misure di prevenzione contro condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. Una scelta che, almeno in apparenza, amplia la tutela, ma che – secondo l’analisi proposta – rischia di produrre un effetto opposto.
La nuova lettera z-bis), introdotta dal decreto e confermata dalla legge di conversione n. 198/2025, limita infatti l’obbligo ai “lavoratori” come definiti dall’art. 2 del Testo Unico e ai “luoghi di lavoro” di cui all’art. 62. Proprio questi due richiami rappresentano il nodo critico.
Da un lato, il riferimento ai soli “lavoratori” potrebbe indurre a escludere dalla protezione altre figure dell’organizzazione aziendale, come dirigenti e preposti, nonostante la violenza e le molestie possano colpire chiunque operi nell’ambiente di lavoro. Dall’altro, il rinvio all’art. 62 TUSL introduce una nozione restrittiva di “luogo di lavoro”, valida però – per espressa previsione – solo ai fini del Titolo II. Applicarla alle misure generali di tutela previste nel Titolo I rischia di comprimere l’ambito applicativo proprio in una materia che, per consolidata giurisprudenza, deve essere interpretata in senso ampio, includendo ogni luogo in cui l’attività lavorativa si svolga, anche all’esterno dei locali aziendali.
Il rischio è dunque quello di generare incertezze applicative e di restringere, sul piano formale, un perimetro che la normativa e la giurisprudenza avevano progressivamente esteso. La Cassazione, anche di recente, ha ribadito che l’obbligo di sicurezza copre ogni contesto in cui il lavoratore sia chiamato a operare e ha riconosciuto responsabilità datoriali anche per aggressioni subite sul lavoro, in presenza di DVR non aggiornati o di carenze formative.
Va inoltre considerato che la tutela contro violenze e molestie non è un tema nuovo nell’ordinamento italiano. Già l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 impone una valutazione ampia dei rischi, comprensiva di quelli psico-sociali, e la Convenzione OIL n. 190 del 2019 – ratificata con legge n. 4/2021 – offre una definizione estesa di violenza e molestia, riferita a qualunque pratica o comportamento suscettibile di arrecare danno fisico, psicologico, sessuale o economico.
La scelta del legislatore del 2025, quindi, non introduce una tutela ex novo, ma la colloca in una cornice che potrebbe risultare più ristretta rispetto all’impianto già esistente. Il tema assume particolare rilievo anche per le pubbliche amministrazioni, incluse le Forze di Polizia, per le quali il D.Lgs. n. 81/2008 prevede adattamenti legati alle peculiarità del servizio, ma non certo un arretramento delle garanzie fondamentali.
In definitiva, la modifica normativa solleva un interrogativo: si è voluto davvero ampliare la tutela contro violenze e molestie nei luoghi di lavoro, oppure si è finito per delimitarla in modo eccessivo? La questione resta aperta, con l’auspicio che eventuali interventi correttivi chiariscano l’ambito applicativo e riallineino la disciplina ai principi già consolidati nel sistema prevenzionistico italiano.
Tabella di sintesi operativa – D.Lgs. n. 159/2025 (conv. L. n. 198/2025) e Circolare INL n. 1 del 23/02/2026
| Ambito | Riferimento normativo | Contenuto della modifica | Decorrenza / Condizione | Impatto operativo |
| Vigilanza e subappalto | Art. 29, co. 7, D.L. n. 19/2024 (mod.) | Priorità dei controlli INL ai fini della “Lista di conformità” verso datori di lavoro operanti in subappalto, pubblico o privato | Immediata | Maggiore esposizione ispettiva per imprese in subappalto |
| Badge di cantiere | Nuova disciplina attuativa (D.M. da adottare) | Obbligo di tessera di riconoscimento, anche digitale, con codice univoco anticontraffazione per imprese in appalto/subappalto e attività a rischio elevato | Obbligo pienamente operativo dopo D.M. attuativo | Estensione dell’obbligo a tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere |
| Patente a crediti – lavoro nero | Sistema patente ex art. 27 D.Lgs. n. 81/2008 | Decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalle giornate | Illeciti commessi dal 01/01/2026 | Rilevante aggravamento sanzionatorio in caso di lavoro nero |
| Patente a crediti – sanzione minima | Art. 27, co. 11, D.Lgs. n. 81/2008 | Sanzione minima elevata a 12.000 euro per impresa/lavoratore autonomo senza patente, con documento equivalente o con punteggio < 15 crediti | Dal 31/10/2025 | Innalzamento soglia economica e maggiore deterrenza |
| Patente a crediti – sospensione cautelare | Art. 27 D.Lgs. n. 81/2008 (mod.) | Sospensione fino a 12 mesi in caso di infortunio mortale o con inabilità permanente; trasmissione tempestiva atti da parte della Procura | Applicazione caso per caso | Rischio blocco operatività aziendale in presenza di eventi gravi |
| Domicilio digitale amministratori | Obbligo per amministratore unico, AD o Presidente CdA | Domicilio digitale distinto da quello dell’impresa | Imprese già iscritte: comunicazione entro 31/12/2025; comunque al conferimento/rinnovo incarico | Verifica assetti societari e adempimenti Registro Imprese |
| Comunicazioni obbligatorie | L. n. 12/1979 – utilizzo SIISL | Possibilità di effettuare comunicazioni tramite SIISL secondo modalità da definire con D.M. | Dal 01/04/2026 | Integrazione sistemi informativi aziendali |
| Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ) | Disciplina RLAQ (mod.) | Nuove cause ostative: condanne penali in materia lavoro/sicurezza; contravvenzioni o sanzioni amministrative (anche non definitive) negli ultimi 3 anni | Immediata | Maggiore selettività per iscrizione e permanenza |
| Notifica preliminare cantieri | Allegato XII e art. 99 D.Lgs. n. 81/2008 (mod.) | Obbligo di indicare codice fiscale/partita IVA e imprese in subappalto | Dal 31/10/2025 | Aggiornamento modulistica e flussi informativi |
| Prevenzione molestie e violenze | Art. 15, co. 1, lett. z-bis), D.Lgs. n. 81/2008 | Obbligo di programmare misure preventive contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro (Titolo II) | Immediata | Integrazione DVR e policy aziendali |
| DPI – indumenti di lavoro | Artt. 74 ss. D.Lgs. n. 81/2008 | Verifica ispettiva su corretta qualificazione degli indumenti come DPI nel DVR | Immediata | Necessaria rivalutazione tecnica nel DVR |
| Scale verticali permanenti | Normativa tecnica D.Lgs. n. 81/2008 | Aggiornamento procedure con previsione di DPI e verifica messa a disposizione | Immediata | Revisione procedure operative e formazione |
| Protezione contro cadute dall’alto | D.Lgs. n. 81/2008 (mod.) | Priorità ai sistemi collettivi (parapetti, reti); DPI solo in via subordinata; tipizzazione in 4 sistemi (trattenuta, posizionamento, funi, arresto caduta) | Immediata | Revisione progettazione sicurezza nei cantieri |
| Formazione SSL | Rinvio ad Accordo Stato-Regioni | Definizione requisiti accreditamento enti formatori; estensione aggiornamento RLS anche imprese < 15 dipendenti (modalità demandate alla contrattazione collettiva) | In attesa Accordo | Verifica percorsi formativi e rinnovi RLS |
| Sorveglianza sanitaria – orario | Art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 (mod.) | Visite mediche computate nell’orario di lavoro, salvo fase preassuntiva | Immediata | Impatto su organizzazione oraria e costo lavoro |
| Sorveglianza sanitaria – prevenzione oncologica | Compiti medico competente | Obbligo informativo sulla prevenzione oncologica | Immediata | Rafforzamento ruolo consulenziale medico competente |
| Sorveglianza sanitaria – alcol e droghe | Art. 41, co. 2, lett. e-quater), D.Lgs. n. 81/2008 | Accertamento medico in presenza di “ragionevole motivo” di assunzione; necessaria ridefinizione condizioni e modalità con Accordo Stato-Regioni | Accordo previsto entro 31/12/2026 | Applicazione subordinata a futura disciplina attuativa |