Il decreto legge (Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020), che ha prorogato lo stato di emergenza,  ha confermato tutte le norme contro la diffusione del coronavirus attualmente in vigore ed ha stabilito i nuovi provvedimenti relativi all’emergenza Covid-19.

Con la proroga dello stato di emergenza, è stato riattivato  lo Smart Working semplificato, senza accordo individuale.

Finora la data ultima entro cui ricorrere al lavoro agile “semplificato” era fissata al 15 ottobre. Grazie alla proroga dello stato d’emergenza viene offerto alle aziende di attivare questa modalità semplificata di lavoro fino al 31 dicembre 2020, lo smart working semplificato non segue la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. A prevederlo è il decreto legge n. 125/2020 che sposta al 31 dicembre la scadenza, prima prevista al prossimo 15 ottobre,.

Per ottenerla si devono presentare i documenti come fatto nelle precedenti procedure di attivazione dello Smart Working  in modalità semplificata, il rinnovo NON è automatico.

Ad oggi infatti per chi volesse prolungare lo Smart Working, in modalità semplificata, deve:

  • Inviare al Ministero del lavoro tutta la documentazione necessaria come fatto in precedenza dei lavoratori interessati e tutte le dichiarazioni dell’azienda;
  • Consegnare al dipendente l’informativa sui rischi e le precauzioni da adottare durante il lavoro agile che questi dovrà restituire firmata al datore di lavoro;
  • Consegnare la stessa l’informativa sui rischi dello Smart Working anche al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che dovrà restituirla firmata al datore di lavoro;

Qualora foste interessati lo Studio si rende disponibile ad effettuare tutti gli adempienti del caso, per tale scopo  contattate  i.uboldi@geps.it  oppure al  fisso 02/48.154.610 chiede di Ignazio.

Da inizio gennaio, dunque, le nuove attivazioni di SW nel settore privato,  dovranno seguire le regole ordinarie, ovvero prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.

Per quanto riguarda il lavoro agile per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena, il genitore lavoratore dipendente, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In caso di contagio accertato avvenuto a scuola, il lavoratore per tutto il periodo della quarantena del figlio e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, avrà diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.

Laddove non sia possibile, uno dei due genitori, in maniera alternata, ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Questa opzione può essere fruita da entrambi i genitori ma in via alternativa e per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. A prevederlo è il decreto-legge n. 111/2020.

La conversione in legge del decreto agosto estenderà probabilmente fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave; mentre dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre per i lavoratori ‘fragili’,  lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’ assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza.