Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026, ha annullato il Provvedimento del Garante Privacy n. 135 del 13 marzo 2025, relativo alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working.

Il punto decisivo è come funziona lo strumento: se l’app rileva la posizione del lavoratore solo nell’istante della timbratura, senza seguirne gli spostamenti, può essere qualificata come strumento di registrazione delle presenze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970.

Diverso è il GPS che consente di monitorare continuativamente o ricostruire gli spostamenti: in questo caso si entra nel controllo a distanza disciplinato dall’art. 4, comma 1, con le relative garanzie sindacali o autorizzative.

Anche nello smart working resta applicabile l’art. 21 della Legge n. 81/2017, oltre agli obblighi privacy.

Quindi: geolocalizzare per “fotografare” il luogo della timbratura non equivale a tracciare il lavoratore durante la giornata. È questa la distinzione fondamentale.